Il consiglio direttivo dell’Ordine dei chimici del Trentino Alto Adige si è dato un regolamento per la gestione interna.

Se ne da pubblicazione di seguito in formato PDF ad uso dei consiglieri ed ad utilità di chi volesse svolgere questo servizio in futuro.

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CHIMICI
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Chimici
TITOLO I (Disposizioni Generali) Art. 1 (Oggetto e finalità) Art. 2 (Interpretazione) Art. 3 (Sede delle adunanze)
TITOLO II (Funzionamento del Consiglio) Capo I (Convocazione del Consiglio)
Art. 4 (Riunioni del Consiglio) Art. 5 (Convocazione)
Art. 6 (Ordine del giorno)
Capo II (Ordinamento delle adunanze) Art. 7 (Deposito degli atti) Art. 8 (Numero legale)
Capo III (Disciplina delle Adunanze) Art. 9 (Comportamento dei consiglieri) Art. 10 (Disciplina delle sedute)
Capo IV (Svolgimento delle sedute) Art. 11 (Sedute del Consiglio) Art. 12 (Segretario verbalizzante) Art. 13 (Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno) Art. 14 (Comunicazioni del Presidente) Art. 15 (Modalità degli interventi) Art. 16 (Mozione d’ordine) Art. 17 (Richiesta della parola per fatto personale) Art. 18 (Questioni pregiudiziali e sospensive) Art. 19 (Presentazione di risoluzioni ed emendamenti) Art. 20 (Trattazione ricorsi) Art. 21 (Richiesta di votazione per parti separate) Art. 22 (Chiusura della discussione) Art. 23 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni) Art. 24 (Votazione di risoluzioni ed emendamenti) Art. 25. (Votazione per parti separate) Art. 26 (Forma delle votazioni) Art. 27 (Votazione segreta per schede) Art. 28 (Esito delle votazioni) Art. 29 (Efficacia delle deliberazioni)
Capo V (Processi verbali) Art. 30 (Compilazione dei verbali) Art. 31 (Annotazioni a verbale) Art. 32 (Registrazione audio delle sedute) Art. 33 (Struttura del verbale) Art. 34 (Approvazione del verbale)
TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri ) Capo I (Diritti)
Art. 35 (Diritto d’iniziativa) Art. 36 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
Art. 37 (Presentazione di mozioni e risoluzioni)
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Capo II (Doveri)
Art. 38 (Rispetto del Regolamento) Art. 39 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)
TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio di Presidenza) Capo I (Organi del Consiglio)
Art. 40 (Organi del Consiglio di Presidenza)
Capo II (Presidenza del Consiglio di Presidenza) Art. 41 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio di Presidenza) Art. 42 (Vicepresidente, Segretario, Consiglio di Presidenza) Art. 43 (Compiti del Consiglio di Presidenza) Art. 44 (Convocazione del Consiglio di Presidenza)
Capo III (Commissioni consiliari) Art. 45 (Commissioni consiliari) Art. 46 (Composizione delle Commissioni consiliari e dei Referenti per area tematica) Art. 47 (Funzioni delle Commissioni consiliari e dei Referenti unici) Art. 48 (Funzionamento delle Commissioni e dei Referenti unici)
TITOLO V (Accesso ai documenti amministrativi) Art. 49 (Ambito di applicazione) Art. 50 (Documento amministrativo) Art. 51 (Misure organizzative) Art. 52 (Procedimento di accesso formale) Art. 53 (Responsabile del procedimento di accesso) Art. 54 (Accoglimento della richiesta di accesso formale e modalità di accesso) Art. 55 (Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi) Art. 56 (Non accoglimento della richiesta di accesso) Art. 57 (Categoria di atti sottratti al diritto di accesso) Art. 58 (Norma di chiusura)
TITOLO VI (Gestione amministrativa, contabile e finanziaria)
Art. 59 (Gestione amministrativa)
TITOLO VII (Norme Finali)
Art. 60 (Modifiche al Regolamento)
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TITOLO I (Disposizioni Generali)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Chimici del Trentino Alto Adige, in attuazione del potere di autogoverno dell’organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore.
Art. 2
(Interpretazione)
1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio con propria deliberazione anche seduta stante, ispirandosi ai principi generali.
2. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Art. 3
(Sede delle adunanze)
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Consiglio.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale.
TITOLO II (Funzionamento del Consiglio)
Capo I
(Convocazione del Consiglio)
Art. 4
(Riunioni del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce:
a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l’ordine del giorno;
b) su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
2. Salvo casi di necessità e urgenza l’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora, il luogo e l’Ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri per posta elettronica certificata (PEC), email personale del Presidente con conferma di ricezione, fax o in alternativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della seduta.
3. A tale scopo i consiglieri comunicano per iscritto alla segreteria l’indirizzo Pec, la email personale, il numero di fax ed il recapito presso il quale deve essere inviata la convocazione. Eventuali variazioni, comunicate allo stesso modo, avranno validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Segreteria del Consiglio.
4. In caso di urgenza l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è inviato per PEC, per email personale con conferma di ricezione, per telegramma al domicilio dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione. In tal caso gli argomenti da trattare non devono essere in numero superiore a cinque.
5. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta vi sia sufficiente materia da trattare, di regola ogni due mesi, ad eccezione del mese di agosto.
Art. 5
(Convocazione)
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all’Albo.
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3. Nel caso previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), la convocazione è disposta dal Presidente per una data compresa entro i sessanta giorni successivi alla richiesta. L’inerzia del Presidente è trattata come assenza o impedimento.
4. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E’ convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili. In entrambi i casi le convocazioni devono avvenire mediante avviso scritto con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 4.
5. La convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell’ora della seduta successiva ed eventualmente del relativo ordine del giorno, se già definito. I consiglieri assenti al momento dell’annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nell’articolo 4.
Art. 6
(Ordine del giorno)
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l’ordine del giorno. Oltre quanto stabilito dall’articolo 14 del D.L. 23 novembre 1944, n. 382, possono essere oggetto di trattazione gli argomenti che abbiano attinenza con i problemi delle professioni e della professione di chimico in particolare.
2. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da quattro consiglieri il Presidente iscrive al primo punto dell’ordine del giorno l’esame delle questioni proposte.
3. I consiglieri possono chiedere l’inserimento all’O.d.G. di specifici argomenti facendoli pervenire al Presidente almeno 7 giorni prima della data prefissata per la seduta del Consiglio, inviando, se necessario, documenti debitamente compilati con la relativa richiesta di inserimento.
4. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce “Varie”, di cui deve essere distribuito l’elenco all’inizio della seduta.
5. La voce “Eventuali” è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Consiglio. Anche delle “Eventuali” deve essere fornito l’elenco all’inizio della seduta.
6. Con esclusione degli atti dovuti, riferibili ad atti esecutivi, pagamenti di tasse, imposte, contributi e similari, l’inserimento di altri punti nell’O.d.G. deve essere assunto all’unanimità dei componenti del Consiglio.
7. La durata complessiva degli argomenti da trattare deve essere valutata dal Presidente in modo da permettere una esauriente discussione nel rispetto dei tempi previsti per l’adunanza.
Capo II (Ordinamento delle adunanze)
Art. 7
(Deposito degli atti)
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno due giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque devono essere tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Gli atti e i documenti istruttori rilevanti relativi agli argomenti da trattare vengono inviati in forma digitale o in copia ai consiglieri almeno due giorni prima della seduta.
Art. 8
(Numero legale)
1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda una presenza qualificata.
3. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza (audio o audio-video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Il Consigliere che intende intervenire in teleconferenza deve darne comunicazione al Segretario.
4. Decorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all’ordine del giorno ad un’altra seduta.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
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Capo III (Disciplina delle Adunanze)
Art. 9
(Comportamento dei consiglieri)
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti relativi alla funzione, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rinviarla ad altra data.
Art. 10
(Disciplina delle sedute)
1. Le sedute del Consiglio dei Chimici non sono pubbliche. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella sala delle adunanze, se non autorizzata dal Consiglio.
2. Il Consiglio può ammettere la presenza di persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattarsi.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un dipendente della Segreteria, con la funzione di assistere il segretario per la verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla verbalizzazione di cui all’art. 30.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.
Capo IV (Svolgimento delle sedute)
Art. 11
(Sedute del Consiglio)
1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione all’Ordine quando delegato.
2. La seduta del Consiglio si apre con la verifica del numero legale fatto dal Presidente o dal segretario.
3. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire il ripristino del numero legale.
5. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del D.L.L. 382/44.
6. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, convocare il Consiglio per una nuova seduta con avviso di convocazione urgente secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.
7. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell’Ordine del giorno della seduta andata deserta, la nuova convocazione deve contenere anche il nuovo Ordine del giorno.
Art. 12
(Segretario verbalizzante)
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Consiglio, o, in alternativa, da verbalizzatore nominato, scelto fra il personale della Segreteria o fra i Consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle verbalizzazioni di cui all’art. 30.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio, è quindi facoltà del Presidente affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad altro Consigliere o a personale della Segretaria, che accetti.
Art. 13
(Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno)
1. Di norma l’ordine di trattazione degli argomenti procede a partire dal primo, secondo la numerazione dei punti all’ordine del giorno approvato.
2. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all’inizio ovvero nel corso della seduta, su motivata
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proposta del Presidente o di un Consigliere ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.
Art. 14
(Comunicazioni del Presidente)
1. Se l’ordine del giorno dell’adunanza prevede un punto relativo alle “Comunicazioni del Presidente”, queste devono avere carattere informativo per i Consiglieri che ne prendono atto.
Art. 15
(Modalità degli interventi)
1. I consiglieri che intendono parlare su di un argomento all’ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri, pur nel rispetto della chiarezza, devono fare interventi concisi. Al fine di consentire la trattazione di tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Consiglio può stabilire, qualora fosse necessario, la durata degli interventi e delle eventuali repliche.
Art. 16
(Mozione d’ordine)
1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d’ordine.
2. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l’illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di cinque minuti un Consigliere contrario alla proposta.
Art. 17
(Richiesta della parola per fatto personale)
1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l’essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
Art. 18
(Questioni pregiudiziali e sospensive)
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Presidente o da uno o più consiglieri, prima dell’inizio della discussione di merito.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte su richiesta di almeno tre consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola un proponente e un Consigliere contrario, a meno che altri consiglieri non siano contrari per motivi diversi. Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti.
Art. 19
(Presentazione di risoluzioni ed emendamenti)
1. Prima delle dichiarazioni di voto possono essere presentate, da ciascun Consigliere, risoluzioni ed emendamenti concernenti l’argomento trattato e pertanto non richiedenti la procedura d’iscrizione all’ordine del giorno prevista dal successivo articolo 35.
2. Tali risoluzioni ed emendamenti debbono essere redatte per iscritto, firmati, e consegnati al Presidente.
3. Le risoluzioni e gli emendamenti devono essere attinenti all’argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide immediatamente, a maggioranza dei
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presenti.
Art. 20
(Trattazione ricorsi)
1. Le sedute in sede giurisdizionale per la trattazione dei ricorsi sono regolate dalle norme del D.M. 1-10-1948 e da quelle previste dal vigente Ordinamento Giuridico.
Art. 21
(Richiesta di votazione per parti separate)
1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno tre consiglieri, presentata prima dell’inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l’atto, secondo le richieste avanzate.
Art. 22
(Chiusura della discussione)
1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora un Consigliere chieda la chiusura della discussione il Presidente fa intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario alla proposta, quindi mette in votazione la deliberazione di chiusura della discussione.
3. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.
Art. 23
(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ai consiglieri che ne fanno richiesta.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell’articolo 21 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell’argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
Art. 24
(Votazione di risoluzioni ed emendamenti)
1. Nel caso in cui siano stati presentate, con le modalità di cui al precedente articolo 19, risoluzioni ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dalle risoluzioni secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
Art. 25
(Votazione per parti separate)
1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell’articolo 21 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l’atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
Art. 26
(Forma delle votazioni)
1. L’espressione del voto dei consiglieri è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun Consigliere dichiara se è “favorevole”, “contrario”
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o “astenuto”.
3. Il Consigliere che vota “astenuto” viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.
Art. 27
(Votazione segreta per schede)
1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o quando venga approvata all’unanimità dei presenti.
2. A tale scopo il Presidente nomina due consiglieri scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l’appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un’unica urna posta presso la Presidenza.
4. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei presenti alla votazione e in quello dei votanti.
5. Se un Consigliere non ritira o non deposita la scheda si computa tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei presenti al fine del computo della maggioranza richiesta per la votazione, e di ciò viene dato atto nel verbale.
6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
Art. 28
(Esito delle votazioni)
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla votazione, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano una maggioranza qualificata.
2. Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l’esito.
Art. 29
(Efficacia delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono immediatamente efficaci ed eseguibili.
Capo V (Processi verbali)
Art. 30
(Compilazione dei verbali)
1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario, o, in alternativa, del verbalizzatore nominato. Essi sono redatti e approvati secondo le disposizioni di cui al Titolo V.
2. Il verbale è compilato a cura del Segretario, o in alternativa da altro Consigliere nominato verbalizzatore. Il verbale è custodito presso la sede dell’Ordine in apposito raccoglitore in apposito armadio.
3. Il verbale viene compilato, anche avvalendosi di tecniche di scrittura informatizzata, su fogli consecutivamente numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario, o, in sostituzione di quest’ultimo, dal verbalizzatore nominato.
Art. 31
(Annotazioni a verbale)
1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto, del quale si deve dare lettura, sia fatto pervenire al segretario prima della chiusura della seduta.
Art. 32
(Registrazione audio delle sedute)
1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere introdotta la registrazione audio delle sedute, mediante apparecchiatura appositamente predisposta.
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2. Le registrazioni audio vengono conservate a cura del Segretario per almeno tre anni dalla data della relativa seduta.
3. Chiunque intenda utilizzare nella sala di riunione apparecchiature per la registrazione dell’audio o del video di qualsiasi specie deve informare il Consiglio e riceverne autorizzazione.
Art. 33
(Struttura dei verbali e delle delibere)
1. Ciascuna facciata del verbale riporta:
a) numerazione univoca della seduta dell’anno (es.: V 1/2015)
b) eventuale intestazione (stemma della Repubblica, diciture)
c) data della seduta
d) numero di pagina, sequenziale all’interno di ciascun verbale,
2. In apertura il verbale riporta:
a) giorno, ora e luogo della seduta
b) regolarità della convocazione e Ordine del Giorno
c) elenco dei presenti e degli assenti (eventuali giustificazioni) ed indicazioni di eventuali ingressi ed uscite di Consiglieri nel corso della seduta
d) numero legale raggiunto, nome di chi presiede
e) nome di chi funge da Segretario o eventuale verbalizzante sostituto.
3. Il corpo del verbale riporta:
a) riferimento alle delibere, proposte di delibera, ecc.
b) descrizione sommaria del contenuto della discussione e di eventuali interventi, di cui un Consigliere richieda l’inserimento a verbale; a condizione che siano presentanti in forma scritta entro il termine della seduta
c) dichiarazioni a verbale presentate con le modalità di cui all’art. 31
4. Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.) devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell’ora di sospensione o di ripresa. Al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio e il numero legale raggiunto.
5. Al termine del verbale deve essere indicata l’ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.
6. Ciascuna delibera riporta:
a) numerazione progressiva della delibera (es. D 1/2015)
b) data e ora di inizio della discussione della delibera
c) regolarità della seduta di delibera, elenco dei presenti
d) oggetto della delibera
e) eventuali dichiarazioni a verbale dei consiglieri con le modalità, di cui ai punti 3b e 3c del presente art. 33
f) risultato della votazione (approvato, respinto), la maggioranza raggiunta e i nominativi di chi si dichiari favorevole, contrario o astenuto
g) chiusura verbale di delibera con le modalità, di cui al punto 5 del presente art. 33.
Art. 34
(Approvazione del verbale)
1. Bozza del verbale, viene inviata ai consiglieri, con le stesse modalità della convocazione, 2 giorni prima di quella in cui viene posto in approvazione, al fine di consentire ai consiglieri l’invio di eventuali integrazioni e precisazioni.
2. Il verbale viene presentato per l’approvazione, di norma, nella successiva seduta del Consiglio.
3. Le integrazioni e precisazioni in sede di approvazione sono inserite come dichiarazioni a verbale nella relativa seduta.
TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri )
Capo I (Diritti)
Art. 35
(Diritto d’iniziativa)
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di risoluzioni e di emendamenti alle deliberazioni

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iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio.
Art. 36
(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
1. I consiglieri hanno il diritto all’informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all’esercizio del loro mandato, prendendone visione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle deliberazioni del Consiglio emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Titolo VI.
Art. 37
(Presentazione di mozioni e risoluzioni)
1. La mozione consiste nell’invito rivolto in forma scritta al Presidente del Consiglio, diretto a promuovere un dibattito su un argomento, di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La risoluzione è una deliberazione diretta a manifestare orientamenti e a definire indirizzi.
3. La mozione o proposta di risoluzione deve essere firmata da almeno tre consiglieri, salvo il caso previsto dall’articolo 19 del presente Regolamento.
4. Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la mozione o proposta di risoluzione verrà iscritta all’ordine del giorno del Consiglio e discussa. La mozione o proposta di risoluzione è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
5. In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere, in apertura di seduta, che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d’ordine.
Capo II (Doveri)
Art. 38
(Rispetto del Regolamento)
1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 39
(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. Gli stessi devono abbandonare la sala prima dell’inizio della discussione e rientrarvi dopo votazione.
TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio di Presidenza)
Capo I (Organi del Consiglio)
Art. 40
(Organi del Consiglio di Presidenza)
1. Sono organi del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Consiglio di Presidenza e le Commissioni consiliari
Capo II
(Presidenza del Consiglio di Presidenza)
Art. 41
(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio di Presidenza)
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1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza o chi ne fa le veci:
a) rappresenta il Consiglio di Presidenza e lo presiede;
b) predispone l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.;
c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, per l’espletamento degli incarichi conseguenti all’attuazione delle funzioni e delle deliberazioni del Consiglio;
d) nomina i Consiglieri relatori con compiti di coordinamento riguardo aspetti specifici inerenti l’attività del Consiglio;
e) ha facoltà sentito il Consiglio di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all’esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
f) ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d’urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta;
2. Il Presidente inoltre assicura l’osservanza della legge e del regolamento.
Art. 42
(Vicepresidente, Segretario, Consiglio di Presidenza)
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e quando viene da questi delegato.
2. Il Segretario redige e conserva i verbali, dirige l’Ufficio di Segreteria e dispone gli adempimenti relativi.
3. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Esso è convocato senza alcuna formalità ed è presieduto dal Presidente. Può essere integrato, a discrezione del Presidente, con non più di due consiglieri, per la trattazione di specifici argomenti.
Art.43
(Compiti del Consiglio di Presidenza)
1. Il Consiglio di Presidenza ha il compito:
a) di assicurare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
b) di preparare il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
c) di coordinare e preparare gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio
d) di curare i rapporti con le Autorità e le Associazioni
e) di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d’urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta.
Art. 44
(Convocazione del Consiglio di Presidenza)
1. Il Consiglio di Presidenza è convocato telefonicamente dal Presidente.
2. Il Consiglio di Presidenza cessa di riunirsi se il numero dei componenti del Consiglio in carica è inferiore a 8 (otto).
3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva, di ogni riunione del Consiglio di Presidenza, informandolo degli argomenti trattati e di chi ha partecipato.
Capo III (Commissioni consiliari)
Art. 45
(Commissioni consiliari – Referenti per area tematica)
1. Il Consiglio può costituire al suo interno Commissioni consiliari, permanenti o per fini specifici, indicandone il coordinatore, e incaricare singoli consiglieri affinché siano Referenti unici per il Consiglio su gruppi di tematiche omogenee, determinate dal Consiglio stesso.
2. Le Commissioni e i Referenti unici durano in carica quanto il Consiglio, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.
Art. 46
(Composizione delle Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni, ove nominate, sono composte da consiglieri e sono nominate dal Consiglio con votazione palese su specifici argomenti di interesse della categoria.
2. La commissione consiliare e il Referente unico possono acquisire pareri scritti da professionisti relativamente
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alla materia in esame, previa delibera autorizzativa con impegno di spesa del Consiglio. La consultazione dei consulenti del Consiglio deve essere autorizzata dal Presidente.
Art. 47
(Funzioni delle Commissioni consiliari e dei Referenti unici)
1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi del Consiglio, svolgono l’attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio.
2. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.
3. I Referenti unici, ove nominati, raccolgono i contributi di singoli consiglieri e coordinano la discussione, di norma attraverso strumenti informatici, riferendo al Consiglio nei tempi assegnati. Eventuali riunioni al di fuori delle sedute di consiglio saranno richieste dal Referente con l’indicazione dei partecipanti e, se del caso, autorizzate dal Presidente.
Art. 48
(Funzionamento delle Commissioni e attività dei Referenti unici)
1. Per il funzionamento delle Commissioni e l’attività dei Referenti unici si applica in analogia il presente regolamento.
TITOLO V
(Accesso ai documenti amministrativi)
Art. 49
(Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 e s.m.i. il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri del Consiglio dei Chimici in carica.
2. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione sul sito del Chimici “chimicitaa.it” o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
Art. 50
(Documento amministrativo)
1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22, comma 1 lett d della legge 7 agosto 1990, n.241, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dal Consiglio dei Chimici.
2. Salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i., il diritto di accesso si esplica altresì riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e detenuti dal Consiglio dei Chimici.
Art. 51
(Misure organizzative)
1. L’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Chimici ha il compito di fornire informazioni agli interessati sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
2. Presso l’Ufficio di Segreteria è istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Art. 52
(Procedimento di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita in via formale, con motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del
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Consiglio dei Chimici e redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
2. Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento al quale intende accedere o gli elementi che ne consentano l’individuazione.
3. L’interessato deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità o, se necessario, attestare nei modi di legge i propri poteri rappresentativi.
4. L’Ufficio di Segreteria rilascia ricevuta dell’istanza di accesso presentata, mediante fotocopia dell’istanza già protocollata, qualora questa sia presentata a mano, diversamente con risposta via PEC, qualora l’istanza sia stata spedita per posta o per PEC.
5. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., decorrenti dalla data di presentazione apposta sulla richiesta a cura dell’Ufficio di Segreteria.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Presidente, entro quindici giorni, ne dà comunicazione, secondo il modello di cui all’allegato C al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. Il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 53
(Responsabile del procedimento di accesso)
1. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio, ovvero su designazione di questi, altri componenti il Consiglio, ovvero un dipendente competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
Art. 54
(Accoglimento della richiesta di accesso e modalità di accesso)
1. L’accoglimento della domanda di accesso è adottata mediante apposito atto redatto nella forma di cui al modello allegato B ed emanato dal responsabile del procedimento di accesso di cui al presente art. 54.
2. L’atto di accoglimento deve contenere l’indicazione del designato presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. Il Presidente stesso o eventualmente il designato dal Presidente, provvede all’esibizione del documento o al rilascio della copia entro trenta giorni dalla data di accoglimento.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento purché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal diritto di accesso.
5. L’esame dei documenti avviene nelle ore d’ufficio alla presenza di personale addetto.
6. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, trascrivere segni su di essi o comunque alterali in qualsiasi modo.
7. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio della copia dei documenti richiesti è subordinato al pagamento dell’importo fisso di €. 0,50 (centesimi cinquanta) a fotocopia. Su richiesta dell’interessato la copia può essere autenticata.
8. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente incaricata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.
Art. 55
(Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi)
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Art. 56
(Non accoglimento della richiesta di accesso)
1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dal Presidente o dal suo designato mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, alla circostanza di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. I provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento della richiesta di accesso sono redatti rispettivamente secondo i modelli di cui agli allegati C e D.
3. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza alcuna
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pronuncia da parte dell’amministrazione dell’Ente.
4. Il differimento dell’accesso è disposto dal Presidente o dal suo designato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione nella fase preparativa dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
5. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne modifica la durata.
6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto dell’accesso e nei casi previsti dal comma 4 dell’ art. 25 della legge 241/1990 e s.m.i., è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
7. Contro la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso appello, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato.
Art. 57
(Categoria di atti sottratti al diritto di accesso)
1. Fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 s.m.i. sono altresì escluse dall’accesso le note interne d’ufficio e i documenti relativi di rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.
– Sono altresì esclusi dall’accesso:
a) documenti relativi alla carriera ed alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) documenti relativi a procedure concorsuali, fino al momento dell’emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
c) ogni altro documento comunque in possesso dell’amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche, gruppi ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali, sanitari, finanziari e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
d) documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo svolgimento da parte degli iscritti all’Albo e dei dipendenti di attività professionali o di altre attività per le quali sia previsto dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale;
e) in ogni altra ipotesi in cui l’ordinamento vigente limiti l’accesso ai documenti amministrativi.
2. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
Art. 58
(norma di chiusura)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, DPR 27 giugno 1992, n.352 e s.m.i.
TITOLO VI
(Gestione amministrativa, contabile e finanziaria)
Art. 59
(Gestione amministrativa)
1. Allo scopo di realizzare l’efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate dalle norme vigenti in regime di amministrazione, di finanza e di contabilità pubblica.
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TITOLO VII
Norme Finali
Art.60
(modifiche al Regolamento)
1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio dei Chimici del Trentino Alto Adige, con proprie deliberazioni n. D01/2015 del 09.04.2015 ha approvato il presente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Esso entra immediatamente in vigore.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/