Emendamento Mille Proroghe – ECM
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato l’emendamento a prima firma del presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, che consente di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 2020–2022 fino al 31 dicembre 2023.
Quello che era stato definito un “quadriennio” dalla prima bozza, si conferma invece un triennio (2020–2022) con un anno in più di proroga (2023). Fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023–2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
In aggiunta l’emendamento prevede una “compensazione” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014–2016 e 2017–2019). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua.
Aggiornamento del 2-3-2023 dalla FEDERAZIONE
E’ stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.49 del 27-02-2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Quello che era stato definito un “quadriennio” inizialmente, si conferma invece con la Legge di conversione un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023).
L’articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 (obbligo formativo ECM) prevede infatti che:
“All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020- 2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023.”
Fino al 31 dicembre 2023, sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
Nel testo coordinato del DL 198/22 con la Legge di conversione 14/2023, è prevista anche una “compensazione” per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019); “1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017- 2019 può̀ essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”.
La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere dunque conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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