DECRETO 5 agosto 2011
Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(11A11291) (GU n. 198 del 26-8-2011 )
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Art. 3 Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno
1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali
laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.
2. Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al comma 1, i professionisti
devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di pecializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.
3. L’attestazione di cui al comma 2, lettera b), non è richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti,
degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato
dall’interessato all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza
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mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato
Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatoripaesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi
d’insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.
Art. 4 Programmi e organizzazione dei corsi
1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3, stabilisce i
programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonchè la durata
degli specifici insegnamenti.
2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito
indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a
centoventi:
a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell’incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attività a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
3. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi è affidata ai seguenti soggetti
organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.
4. La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi è approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformità, le proposte che i soggetti organizzatori formulano.
5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale è affidato il compito di:
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a) predisporre il modulo formativo in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento;
b) coordinare l’attività formativa;
c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento degli incarichi di docenza.
6. I soggetti organizzatori possono altresì proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento di incarichi di docenza.
7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, può proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnicooperativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.
Art. 5 Esame di fine corso e commissione esaminatrice
1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti.
2. Qualora non superi l’esame, al candidato è consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.
3. La commissione preposta all’adempimento di cui al comma 1, è formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l’esame è il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.
5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell’esame, rilasciano all’interessato l’attestazione di cui all’art. 3, comma 2, lettera b).
6. Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all’interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al
comma 2 dell’art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all’art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.
Art. 6 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno
1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all’art. 1, sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.
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2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell’esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli
elenchi del Ministero dell’interno attraverso le modalità telematiche individuate dal Dipartimento, d’intesa con i Consigli nazionali delle professioni.
3. Il codice di individuazione è unico ed è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell’ordine:
a) la sigla della provincia sede dell’Ordine o del Collegio professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all’albo professionale;
c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall’Ordine o dal Collegio professionale
provinciale.
4. Con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all’art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione.
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About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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