Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)
Dal sito ARPAT citiamo testualmente:

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2013/062-13/062-13-la-nuova-direttiva-relativa-alle-emissioni-industriali

Premessa

La nuova Direttiva relativa alle emissioni industriali 2010/75(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC – proveniente da attività industriali), comprendente 84 articoli e 10 allegati, è stata emessa il 24 novembre 2010. Sostituisce la precedente 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996. Si applica a determinate categorie di attività industriali, inserite dal legislatore europeo tra quelle con maggiori impatti sull’ambiente, per conseguire un elevato livello complessivo di protezione.

Nei vari stati membri doveva essere recepita entro due anni dalla sua emanazione con scadenza 7 gennaio 2013, pur con molti distinguo[1].

In particolare l’applicazione della norma per le installazioni esistenti al 7 gennaio 2013 decorre dal 7 gennaio 2014 o dal 7 luglio 2015 in funzione del tipo di attività, salvo specifiche eccezioni. Per gli impianti di combustione esistenti la decorrenza è dal 1 gennaio 2016.

 

Adeguamento delle realtà industriali alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)

L’aspetto più rilevante della Direttiva è quello di porre fine alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni sull’uso delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) e soprattutto all’eccessivo grado di discrezionalità[2] concesso alle Autorità Competenti in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, nell’imporre i Valori Limite di Emissione (VLE). Talvolta sono stati imposti i VLE fissati dalla normativa nazionale, sicuramente meno restrittivi rispetto a quelli dettati dall’impiego delle BAT, in virtù del fatto che questi potevano essere usati come riferimento e nulla più.

Infatti l’art. 15, paragrafo 3 riporta che “L##Q##autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle Bat di cui all##Q##articolo 13”, e l’art. 21, paragrafo 3 “Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat …, relative all##Q##attività principale di un##Q##installazione, l##Q##autorità competente garantisce che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l##Q##installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell##Q##articolo 15, paragrafi 3 e 4;

b) l##Q##installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate….

 

I VLE non possono superare quelli delle conclusioni sulle BAT, pur senza prescrivere tecniche specifiche, con deroghe possibili[3]:

  1. in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali, in relazione alle condizioni locali ed alle caratteristiche tecniche dell’installazione;
  2. In caso di sperimentazioni e utilizzo di tecniche emergenti (durata massima di 9 mesi).

 

In relazione a quanto sopra, lo scorso 8 marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nuovi provvedimenti (Decisioni) che stabiliscono nuove MTD (BAT) per le produzioni del vetro, del ferro e dell’acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE e fanno seguito all’entrata in vigore dei nuovi BREF[4] di settore, che prevedono limiti emissivi (VLE) più bassi rispetto ai precedenti. Le varie Autorità competenti presenti all’interno della UE (es. Ministero Ambiente (MATTM), Regioni, Province, ecc.) sono obbligate ad aggiornare il quadro emissivo delle industrie che producono vetro, acciaio, alle conclusioni del nuovo BREF al più tardi entro 4 anni, ovvero nella fattispecie entro l’8.03.2016.

Nei prossimi due anni usciranno i nuovi BREF (Best References) per tutti i settori industriali soggetti (Allegato I) contenenti i nuovi VLE per le varie matrici ambientali, ed immediatamente dopo le relative Decisioni, che obbligheranno le aziende ad uniformarsi al rispetto di quanto sopra entro 4 anni dalla loro emanazione.

 

Nuovi impianti soggetti alla Direttiva (Capo II)

Le attività soggette[5] sono fondamentalmente quelle IPPC con alcune variazioni ed integrazioni. In particolare rientreranno i seguenti:

  • Impianti di gassificazione e liquefazione di combustibili diversi dal carbone in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW (Allegato 1, codice 1.4).
  • Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/g (3.1).
  • Recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con soglia di capacità di 75 t/g (100 t/g per digestione anaerobica) (5.3b).
  • Impianti di produzione di pannelli a base di legno a fibre orientate (OSB), truciolari o di fibre di capacità superiore a 600 m3/g (6.1c).
  • Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici di capacità superiore a 75 m3/g (6.10).
  • Trattamento a gestione indipendente di acque reflue fuori sito provenienti da impianti soggetti (6.11).

 

Inoltre nell’Allegato I sono apportate alcune modifiche rispetto alla precedente Direttiva 96/61/CE, alle caratteristiche degli impianti già soggetti, tra cui si segnalano:

Industria chimica

  • aggiunta delle trasformazioni biologiche;
  • cancellazione della specifica “di base”.
Gestione dei rifiuti
  • ampliamento delle tipologie di recupero di rifiuti pericolosi;
  • incenerimento esteso a tutti i rifiuti non pericolosi;
  • ampliamento delle tipologie di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Industria alimentare
  • esclusione attività di imballaggio;
  • le materie prime possono essere già state oggetto di trasformazione;
  • i prodotti destinati sia al consumo umano che animale;
  • definizione della soglia in caso di uso misto di materie prime vegetali e animali.

 

Un esempio di quanto sopra riguarda il caso delle ditte produttrici di poliuretano espanso (016-10). Il ciclo produttivo ottiene manufatti in poliuretano espanso termoindurente flessibile tipo polietere o poliestere, a partire da isocianati. In Italia sono presenti circa 15 aziende produttrici di poliuretano espanso, situate per lo più nel Nord Italia (Veneto).

In Toscana è al momento presente una sola attività di questo tipo. La nuova Direttiva, modificando la dicitura della classe IPPC 4.1 lett. h) da quella attuale a “Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)” ovvero eliminando la dizione di “prodotto chimico di base” renderà soggette ad AIA le aziende

In tal modo risulta non più suscettibile di interpretazione l’assoggettabilità di tali aziende ai disposti della normativa IPPC, che diventerà cogente a partire dal 7 gennaio 2014 1.

 

Testo a cura di Andrea Villani e Andrea Papi


[1] Art. 82 Disposizioni transitorie

[2] Va tuttavia fatto presente che permarrà comunque un certo grado di discrezionalità da parte delle Autorità Competenti nell’imporre i VLE, dal momento che i BREF riportano quasi sempre degli intervalli di valori per i VLE e non soglie fisse. Imporre i VLE minimi e non quelli massimi comportano adeguamenti impiantistici più rilevanti e conseguentemente più onerosi.

Un criterio da seguire potrebbe essere quello di imporre i valori più bassi (restrittivi) dei VLEpresenti nei BREF, nel caso di inquinanti a forte impatto tossicologico, emessi da stabilimenti presenti in contesti fortemente urbanizzati.

[3] art. 15, paragrafo 4

[5] Art. 10 Ambito di applicazione riporta che “il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell##Q##allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato”

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:IT:PDF

 

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/