Relazione annuale RPCT Anno 2022

13 Gennaio 2023 | 0 commento | in Altri contenuti - Corruzione | Amministrazione Trasparente | Attività e procedimenti | Controlli e rilievi sull'amministrazione | Controlli sui fornitori | Homepage | Notizie | Performance | di Demattè Fabrizio
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Relazione-annuale RPCT_2022

ECM da Trienno a Quadriennio colpo di coda del 2022.

2 Gennaio 2023 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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È stato pubblicato in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.

L’art.4 comma 5 prevede che “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».”

Viene dunque modificato l’articolo 5-bis del decreto anzidetto recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività  professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

Il decreto Mille proroghe pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3  dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023,  ed ha ragionato in quadrienni, estendendo di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023  per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

Regole per i corsi dal 2023

20 Dicembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si informa che dal 1° gennaio 2023 cambiano le regole di attribuzione dei crediti ECM.
Le novità più rilevanti sono le seguenti:

Relatori ad eventi RES e FAD sincroni 1 credito ogni 20 minuti si abbassa la durata, fino al 2022 era 1 credito ogni
30 minuti
Autori/relatori ad eventi FAD asincroni 1 credito ogni 20 minuti gli autori/relatori avranno diritto ad ottenere i
crediti ECM per la loro attività di preparazione  materiale o di registrazione di un video
Responsabile scientifico 20% dei crediti erogati ad evento anche il Responsabile Scientifico avrà diritto ad
ottenere i crediti ECM per la sua attività progettuale dell’evento
Moderatori ad eventi RES e FAD sincroni 1 credito a sessione di moderazione anche i moderatori avranno diritto ad ottenere i crediti ECM per la loro attività di presentazione e supporto ai relatori, di facilitatore ed animatore
nei momenti di discussione

Vi ricordo, altresì, che i relatori ed i moderatori potranno scegliere se acquisire i crediti ECM per la loro attività
di relazione e moderazione, oppure se acquisire i crediti come partecipante, seguendo l’intera attività formativa
e superando la verifica di apprendimento; il Responsabile Scientifico, invece, potrà acquisire i crediti ECM solo
come Responsabile Scientifico e non come partecipante.

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

3 Dicembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

ancora un mese per completare la formazione del triennio 2020-2022

e per inserire eventuali esoneri\esenzioni\crediti individuali (es. autoformazione) nei trienni precedenti

 

Cari colleghi, Care Colleghe,

 

con il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

 

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

 

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

 

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

 

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

 

Infine si ricorda che per i  “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

 

Tutto ciò premesso, vi informiamo che nei prossimi giorni l’Ordine provvederà ad effettuare le verifiche in merito alle posizioni dei propri professionisti e trasmettere una lettera informativa a coloro che non risultano ancora certificabili indicando triennio e stato dei crediti acquisiti, in modo che gli stessi possano provvedere quanto prima ad attivarsi per completare il proprio percorso come già illustrato in precedenza.

 

A tale proposito si ricorda che il tempo per vedere comparire un corso accreditato sul portale CoGeAPS richiede almeno 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo. Per tale motivo invitiamo a tenere sempre copia degli attestati rilasciati.

Si ricorda che la formazione continua è prevista già dal Regio Decreto del 1928.

Si raccomanda i colleghi di non intasare segreteria e consiglieri di quesiti che dapprima vanno rivolti: all’ente erogante crediti ECM (provider), al Manuale del professionista sanitario, al consorzio CoGeAPS, avendo cura di inserire tutti i crediti formativi vantabili.

Cordiali saluti

Referente Formazione

dott. chim. Fabrizio Demattè

Ordine Territoriale ORCFTAA

 

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

 

Corso gratuito da 32 crediti ISS

30 Novembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Crediti ECM per completare il triennio 2020-2022

Si segnala questo corso gratuito da 32 crediti.

C’è tempo fino al 20 dicembre. Qui il link: https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51

selezionare “La comunicazione scientifica attraverso la pubblicazione di articoli e l’organizzazione di eventi. Terza edizione”

 

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

30 Novembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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DAL SITO DELLA FEDERAZIONE  FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA | Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici (chimicifisici.it)

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

  • formazione

Il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

 

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

 

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

 

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

 

Infine si ricorda che per i  “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

 

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

 

25 Novembre 2022

Adempimenti trasparenza monitoraggio e piano 2022

29 Novembre 2022 | 0 commento | in Amministrazione Trasparente | Attività e procedimenti | Controlli e rilievi sull'amministrazione | di Demattè Fabrizio
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Si da pubblicazione dei documenti inerenti all’attività per la trasparenza e la lotta alla corruzione. 29/11/2022.

2022 Monitoraggio Piano-Triennale- ANAC_2022
2022_All 2.1. A - Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni

 

Contratto collaboratori/collaboratrici

29 Novembre 2022 | 0 commento | in Amministrazione Trasparente | Personale | di Demattè Fabrizio
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Attualmente l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige ha attivo una collaborazione con una professionista per l’assistenza amministrativa.

currbenv
DOC080322-08032022100250_signed
Elisabetta benvenuto Page0001

DICHIARAZIONI SULL’INSUSSISTENZA

25 Novembre 2022 | 0 commento | in Altri contenuti - Dati ulteriori | Amministrazione Trasparente | Controlli e rilievi sull'amministrazione | di Demattè Fabrizio
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DICHIARAZIONI SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

dichiarazione di insussistenza Giurin
dichiarazione di insussistenza Demattè
DICHIARAZIONE_sulla insussistenza_pappalardo
DICHIARAZIONE_sulla insussistenza LM
dichiarazione insussistenza Gerola 20221220105338494
DICHIARAZIONE_sulla insussistenza_Marlene Hoelzl

 

Termine delle sospensioni 2/11/2022

2 Novembre 2022 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Protocollo/Protokollnummer, 347/10 Trento/Trient, 02/11/2022
A TUTTI GLI ISCRITTI
all’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici
del Trentino Alto-Adige/Südtirol
loro indirizzi p.e.c.

Oggetto: modifica del termine di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.
Gentili Colleghi,
lo scrivente Ordine trasmette la presente per rendere noto che, secondo quanto previsto dall’art. 7, DL 31 ottobre 2022, n. 162, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 sono efficaci sino al 1° novembre 2022. In data odierna 02 novembre 2022 sarà disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.
In merito a quanto sin qui rappresentato non sarà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale o ai datori di lavoro.

IL PRESIDENTE
Dott. chim. Gianumberto Giurin

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