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Prot.:2557/23/fncf/fta Roma, 13 ottobre 2023
A tutti gli Ordini dei Chimici e sei Fisici
Trasmissione tramite pec: Loro Sedi
OGGETTO: parere sull’obbligo di iscrizione all’Albo dei Professori universitari.
È stato posto alla scrivente Federazione un quesito in merito all’obbligo per i professori universitari di
iscriversi all’Albo qualora effettuino attività di consulenza.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con la collaborazione del legale dell’Ente, ha
formulato il presente parere che viene trasmesso a tutti gli Ordini territoriali nell’ambito delle attività di
indirizzo e coordinamento ad essa preposte.
Le professioni di Chimico e di Fisico sono professioni sanitarie regolamentate e, pertanto, al fine di
esercitare una qualsiasi delle competenze professionali individuate dalla normativa vigente, è necessaria
l’iscrizione all’Albo, e questo a prescindere dall’ambito in cui si eserciti, se pubblico o privato, sanitario o
non sanitario e con qualsiasi tipo di inquadramento, dipendente o libero professionale.
L’attività consulenziale in ambiti specifici della professione è anch’essa un’attività professionale ed implica
normalmente l’iscrizione all’Albo; sebbene questa norma generale vada coordinata con disposizioni
particolari.
Per quanto riguarda i professori ed i ricercatori universitari vige il principio stabilito dall’art. 6 comma 10
della L. 240/2010 secondo cui essi possono svolgere attività di collaborazione scientifica e di consulenza, a
prescindere dall’iscrizione ad un Albo. Rimane fermo il principio che per lo svolgimento di qualsiasi altra
attività professionale, diversa da quella di collaborazione scientifica e di consulenza, anche professori e
ricercatori devono essere iscritti all’Albo.
Va però chiarito che tale deroga al principio generale non è assoluta.
Ed infatti, essa si giustifica con la posizione costituzionalmente rilevante che la ricerca e l’insegnamento
hanno nel nostro ordinamento, richiamato nell’art. 33 Cost., come anche rilevato dal parere del CUN del 14
febbraio 2019, ma tale deroga al principio generale è strettamente legata proprio alla funzione svolta in
ambito accademico e scientifico. Con la conseguenza che un professore o un ricercatore universitario non
potrà svolgere attività di consulenza su qualsiasi aspetto della chimica o della fisica, ma unicamente sugli
aspetti correlati alla propria disciplina di insegnamento e di ricerca.
Inoltre, la disposizione derogatoria contenuta nel predetto art. 6, comma 10, L. 240/2010, va anche
interpretata al fine di non determinare una posizione di privilegio ingiustificato in capo ai
professori/ricercatori universitari, rispetto all’ampia platea di soggetti il cui esercizio professionale è
soggetto all’iscrizione all’Albo.
Ed infatti, il sistema delle professioni regolamentate nel nostro Ordinamento ha anch’esso una rilevanza
costituzionale, i cui fondamenti sono, peraltro nel medesimo art. 33 e nell’art 117 Cost., ed è preordinato
alla creazione di un sistema ordinistico in cui le attività professionali e le loro risultanze, qualora abbiano
riflessi verso l’esterno, siano dotate di una speciale fede pubblica. Nello specifico della professione di
Chimico, questo principio era già presente nella prima legge istitutiva prerepubblicana, recato dall’art. 16
del R.D. 842/1928 ed ancora in vigore, secondo cui solo il Chimico iscritto all’Ordine può fare perizie nei
confronti della P.A., principio poi ampliato nel campo delle certificazioni e delle attività verso terzi in
generale.
A tutela delle conseguenze dell’efficacia esterna degli atti professionali, correlate proprio al ruolo rafforzato
che l’ordinamento gli assegna, il legislatore ha introdotto, con l’art. 3 comma 5 L. 138/2011, l’obbligo per il
professionista di dotarsi di un’assicurazione contro i danni eventualmente ed accidentalmente causati a
terzi; obbligo che non è esteso anche ai professori universitari nella loro attività di collaborazione o
consulenziale.
Dalle considerazioni che precedono, pertanto, si deve concludere che l’attività di collaborazione scientifica
o di consulenza che i professori/ricercatori universitari possono svolgere senza l’iscrizione all’Albo, deve
essere diretta alla sola sfera interna del soggetto richiedente, senza che essa possa avere riflessi verso
terzi esterni al rapporto instaurato tra consulente/ricercatore e soggetto committente.
Al di fuori di tale perimetro, si deve ritenere che l’attività consulenziale o la collaborazione scientifica
rientrino a pieno titolo nelle attività professionali per cui è necessaria l’iscrizione all’albo.
Pertanto, i professori ed i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività di ricerca e consulenza
senza essere iscritti all’albo professionale, limitatamente alla propria disciplina di insegnamento o di
ricerca e solamente se le risultanze di detta attività rimangano nella sfera giuridica del committente,
senza alcuna rilevanza esterna di asseverazione o certificazione dei risultati raggiunti.
Cordiali saluti
Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
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