Nuovi elementi in tavola periodica

6 Gennaio 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Come spiega bene il Blog della Società Chimica Italiana le nostre tavole periodica dovranno esser aggiornate per comprendere anche gli elementi recentemente scoperti e confermati dalla Jupac. (elementi Z=113, 115, 117, 118).

2016 periodic_table_of_the_elements

Si rimanda al blog SCI per gli approfondimenti.

Confermate le scoperte degli elementi Z=113,115,117,118.

 

Proroga per relazione sulla formazione 2016

5 Gennaio 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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Dal CNC ci arriva questa determina di cui riportiamo stralcio.

<<Il termine del 31 gennaio 2016 previsto dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 13, comma 2, lettera b) del Regolamento per la Formazione professionale continua dei professionisti chimici è prorogato alla data del 30 aprile 2016.>>


Ultime ore per i CFP “ordinistici” 2015

30 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Il regolamento della formazione professionale continua dei professionisti chimici è stato approvato dal Ministero della giustizia pubblicato in gazzetta ufficiale del ministero il 16 agosto 2014.  Si trova a questo link . Si aggiungono le linee guida del CNC dell’estate 2015  linee_guida_formazione_20150515.

Certamente è opportuno che ogni iscritto si legga il regolamento. Anche se questo sito/blog  contiene decine di articoli inerenti alla formazione ed a questo regolamento ed alla sua applicazione e il consiglio ha proposto molte attività di divulgazione del regolamento stesso, nessuno potrà sostituirsi all’iscritto nella lettura del medesimo.

Su tutto però ci preme sottolineare l’incombente scadenza dei tre crediti formativi professionali (3CFP) di tipo “ordinistico” che sono comunque obbligatori per tutti anche per quei chimici che sono inseriti in strutture sanitarie e accumulano ECM.

Corre obbligo informare gli iscritti che verificata l’assenza di 3 cfp ordinistici il consiglio direttivo dell’Ordine Regionale del Trentino alto Adige dei Chimici, sarà costretto a inviare la segnalazione al competente Consiglio di Disciplina (interprovinciale con sede in Padova).

Per evitare questa spiacevole formalità in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) esiste una possibilità in extremis, già più volte comunicata ma qui evidenziata.

Con l’iscrizione al portale COGEASP si acquisisce 1 CFP (ordinistico), la procedura si effettua andando su formazione.chimici.it, accedi, registrami. Si sarà reindirizzati al portale COGEASP dove si devono inserire delle informazioni (UNA TANTUM) e dare il consenso privacy per cogeasp.

Attenzione che si intende come “federazione” il CNC, il numero di iscrizione è pubblico si trova cercandosi sul sito www.chimici.org.

Altri due CFP si possono acquisire on line con circa mezz’ora di impegno previa lettura del codice deontologico come già descritto al seguente post, al quale rimandiamo.

La prossima scadenza sarà il 31-1-2016 data entro la quale va presentata la rendicontazione della formazione pregressa attraverso il portale COGEASP raggiungibile attraverso il sito formazione.chimici.it.

Cogliamo l’occasione per augurare un buon 2016

 

dr. chim. Fabrizio Demattè

referente per la Formazione

Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige

 

Auguri e chiusura ufficio

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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A tutti gli iscritti e agli utenti dei chimici della regione Trentino Alto Adige i migliori auguri per un S. Natale e un ottimo inizio 2016.

Si informa che i giorni di chiusura della segreteria dell’Ordine sono giovedi 24 dicembre e giovedi 31 dicembre.

 

Il consiglio direttivo dell’Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige

Nuovo modulo unico per iscrizione e trasferimento re-iscrizione e cancellazione

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Archiviati non più in vigore | di Demattè Fabrizio
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In data 21/5/2018 è stato rivisto il modello unico per il cambio delle modalità di pagamento alla Federazione Nazionale Chimici e dei Fisici.

In data 30/3/2017 è stato rivisto il modello unico di raccolta dati per le seguenti operazioni:

  1. PRIMA ISCRIZIONE
  2. ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE
  3. REISCRIZIONE
  4. CANCELLAZIONE

 

Si allega il nuovo modulo per richiesta trasferimento o iscrizione che tiene conto delle modifiche di quota da parte del Consiglio Nazionale dei chimici.

Il modulo è in formato modificabile, va compilato in ogni sua parte e poi consegnato in forma cartacea presso la segreteria.

dal 21/5/2018 formato PDF  Modulo unico iscrizione cancellazione trasferimento 

formato DOC 2018-05-21 Moduli per iscrizione cancellazione trasferimento

 

Codice deontologico emanato dal CNC il 17/7/2015

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Consiglio di disciplina | Organizzazione | Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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 Si riporta l’intero codice deontologico nell’articolo come approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Disponibili anche i due allegati 
Allegato_A_firma_e_sigillo_20150717_F0100_Approvato_CNC 
Codice deontologico 20150717_F0100

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)

 

Visto il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 1 maggio 1928;

Visto il Decreto Legislativo 23.11.1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall’art. 2, D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18.8.1990);

Visto l’art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 – Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30.6.1999);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17.8.2001  Suppl. Ordinario n. 212);

Visto il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29.7.2003  Suppl. Ordinario n. 123);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26.8.2005);

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9.11.2007 – Suppl. Ordinario n. 228);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13.8.2011);

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(GU n.189 del 14.8.2012);

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6.4.2013);

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti del Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del 28 novembre 2012;

Visto il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Chimici con propria deliberazione del 19 giugno 1999, successivamente modificato ed integrato come appare nel presente testo, con delibere del 3 aprile 2001, 11 dicembre 2001, 28 gennaio 2005, 13, giugno 2008, 26 e 27 ottobre 2012 e 19 e 20 febbraio 2014;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in data 31 maggio e 1 giugno 2013;

Ritenuta l’opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all’osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Chimici;

Adotta Il seguente Regolamento


 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO…………………………………………………………………………………… 1

Art. 1 Ambito di applicazione……………………………………………………. 4

Art. 2 Principi generali……………………………………………………………… 4

Art. 3 Obblighi nei confronti della professione…………………………… 5

Art. 4 Rapporti…………………………………………………………………………. 6

Art. 5 Rapporti con i collaboratori e dipendenti…………………………. 7

Art. 6 Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine……………………………………………………………. 7

Art. 7  L’assunzione dell’incarico professionale…………………………. 8

Art. 9 Autonomia professionale e obblighi etici………………………… 10

Art. 10 Segretezza della prestazione professionale……………………. 11

Art. 11 Certificazione della prestazione professionale………………. 11

Art. 15 Provvedimenti disciplinari e sanzionatori…………………….. 13

Art. 16 Pubblicità informativa…………………………………………………. 14

Art. 17 Fiscalità e solidarietà sociale………………………………………… 15

Art. 18 Clausole sostanziali……………………………………………………… 15

Art. 19 Entrata in vigore…………………………………………………………. 16

 

 


Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Il Codice deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all’Albo dei Chimici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti Chimici nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all’attività professionale e nel rispetto dell’ 2233 Codice civile.
  2. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare il Codice deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale.
  3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
  4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
  5. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (laurea).
  6. L’inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare da parte di Consigli di Disciplina.
  7. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.

Art. 2
Principi generali

  1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
  2. Il Chimico, nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
  3. Il Chimico è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. E’ dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. L’obbligo formativo è assolto attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
  4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività
  5. È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività[1].
  6. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.
  7. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
  8. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
  9. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
  10. Nell’esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore” e/o le relative abbreviazioni (Chim. e Chim. Ir), seguito, se ne ha titolo, dal suffisso “EurChem”.

Art. 3
Obblighi nei confronti della professione

  1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
  2. Costituisce illecito disciplinare l’attività professionale esercitata in violazione del presente codice deontologico, in periodo di sospensione, nonché l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
  3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’Ordine presso cui si è

 

Art. 4
Rapporti

  1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
  2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale ufficio.
  3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
    1. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità
    2. Non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività
  4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
    1. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
    2. non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
    3. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’
  5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
    1. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto e per quanto possibile – non nega consigli di natura professionale;
    2. ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell’Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
    3. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
    4. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
    5. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l’ Ordine territorialmente competente
    6. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell’avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti[2].

Art. 5
Rapporti con i collaboratori e dipendenti

  1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
  2. Il Chimico evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

 

Art. 6
Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine

  1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell’Ordine l’organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
  2. Il Chimico si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.
  3. Il Chimico presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
  4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza.
  5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
  6. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
  7. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
  8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell’Ordine Territoriale e del Consiglio di disciplina adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
    Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
  9. E’interesse, ed in alcuni casi obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell’Ordine Territoriale a cui è
  10. Il Chimico deve rendersi disponibile al fine di dare completa attuazione all’ 7, capo III, del Decreto del Ministero della Giustizia 14 novembre 2005, n. 265 “Tirocinio di adattamento”.
  11. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

Art. 7
L’assunzione dell’incarico professionale

  1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’
  2. Il Chimico, nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
  3. Il Chimico pattuisce, in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, riferendosi a criteri certi.
  4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
  5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione.
  6. A tutela del cliente la legge obbliga il Chimico a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell’esecuzione dell’incarico stesso.
  7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
  8. La società professionale iscritta all’Albo dei Chimici nel preventivo di accettazione dell’incarico specifica i termini dell’iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l’incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.[3]
  9. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
  10. Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
  11. Il Chimico non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
  12. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

 

Art. 8
Lo svolgimento dell’incarico professionale

  1. L’esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente.
    La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico.
  2. Per quanto prima, il Chimico nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
    1. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;
    2. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
    3. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
    4. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
    5. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
    6. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell’attività svolta;
    7. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
    8. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.

Art. 9
Autonomia professionale e obblighi etici

  1. Nell’esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
  2. Il Chimico si astiene dall’assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d’interesse, e per tutti i casi previsti all’51 c.p.c.
  3. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
  4. In particolare il Chimico è tenuto a:
    1. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all’occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
    2. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell’incarico professionale;
    3. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
    4. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art. 10
Segretezza della prestazione professionale

  1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge.
    L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
  2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.[4]

Art. 11
Certificazione della prestazione professionale

  1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.

 

  1. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico si attiene alle Linee guida di indirizzo del Consiglio Nazionale garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione stessa.

 

  1. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito la “firma digitale qualificata” e il “Timbro Professionale”, denominato anche “Sigillo Professionale”; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel “Regolamento sulla firma digitale qualificata e sul sigillo professionale” (Allegato A)

 

Art.12
Incompatibilità [5]

  1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il Chimico assume l’obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l’autonomia e l’obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall’intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall’incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d’
  2. Il socio professionista non può partecipare a più società Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
  3. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
    1. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta;
    2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    3. non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  4. L’Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.
  5. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società
  6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine costituiscono illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

 

Art. 13

 Il chimico dipendente

  1. Fermo restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il Chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare, mentre il Chimico dipendente privato deve rispettare il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.

 

Art. 14

Società tra Professionisti

  1. Il presente codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una Società tra professionisti.
  2. La Società professionale è tenuta a rispondere delle violazioni delle regole deontologiche applicabili ai soci. Nel caso di soci appartenenti a differenti professioni, l’obbligo è vincolante per ogni codice deontologico cui ogni socio è tenuto a rispettare.
  3. Nelle società professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  4. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.

Art. 15
Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

  1. Ai sensi dell’ 8 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di Disciplina
  2. Le sanzioni devono essere proporzionali ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione nonché della reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
  3. E’ fatto obbligo per l’iscritto di rendersi disponibile ad essere nominato quale componente del Consiglio di Disciplina qualora all’atto del rinnovo dello stesso non sia pervenuta alcuna candidatura o un numero sufficiente di candidature
  4. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’ Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.

 

Art. 16
Pubblicità informativa[6]

  1. E’ consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
  2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145
  4. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.


Art. 17
Fiscalità e solidarietà sociale[7]

  1. L’iscritto deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti
    Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l’iscritto è soggetto a procedimento disciplinare.
  2. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento all’Ordine ed al Consiglio Nazionale dei Chimici del contributo annuo dovuto dagli iscritti.

Art. 18
Clausole sostanziali

  1. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
  2. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.
  3. Con l’iscrizione all’Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
  4. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
  5. L’Ordine ha inoltre il dovere di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione del Chimico.
  6. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.

Art. 19
Entrata in vigore

  1. Il Presente Codice deontologico entra in vigore il ………
    La pubblicazione del Codice deontologico nel Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici: http://www.chimici.it/ costituisce notifica agli iscritti ai sensi di legge.

[1]  Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ‐ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14‐8‐2012)

Art. 7 ‐ Formazione continua

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista

ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[2] Articolo 622 codice penale

Rilevazione del Segreto professionale

Chiunque avendo avuto notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto , lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento, con la reclusione fino ad un anno con la multa da lire sessantamila ad un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

[3] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 4 ‐ Obblighi di informazione

  1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
  2. a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  3. b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  4. c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
  5. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali

di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

  1. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

[4] Legge 12 novembre 2011, n 183 2Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Comma 7 I professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta (il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)

[5] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 6 – Incompatibilità

  1. L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.
  2. L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro

effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

  1. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  2. a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
  3. b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  4. c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  5. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
  6. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.
  7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine o il Collegio professionale secondo le

disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

[6] DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i tioli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve’essere equivoca , ingannevole o denigratoria.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145.

[7]Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-sexies e 2-septies nell’articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D.lgs. n. 471/1997)

La prima modifica (comma 2-sexies) prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.  La seconda modifica (comma 2-septies) dispone la sospensione de qua per tutti i singoli associati per le violazioni commesse  nell’esercizio in forma associata

 

3CFP deontologici a Venezia il 18-12-2015

14 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Si informa che l’Ordine di Venezia ha attivato un corso gratuito per
tutti gli iscritti per parlare di formazione professionale e degli
adempimenti a breve scadenza.
Il corso si terrà il 18 dicembre dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede
di Futura Center, Via Ca’ Marcello, 61 – 30172 MESTRE.
La partecipazione è gratuita per gli iscritti agli Ordine del
Triveneto e dà diritto all’acquisizione di 3 CFP deontologici.
ISCRIZIONE solo on-line al link: formazione.chimici.it (previa
iscrizione al portale).
Con preghiera di massima diffusione.
Cordiali saluti
La Presidente
Dott. Matilde Brandolisio


ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
C/O Futura Center
Via Ca’ Marcello, 61 – 30172 MESTRE
e-mail: ordine.venezia@chimici.org
PEC: ordine.venezia@pec.chimici.org
Sito internet: www.chimicivenezia.it
C.F. 94004270271

Formazione a distanza deontologica, test di verifica sul codice deontologico entro dicembre 2015

14 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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In vista della scadenza il prossimo 31 dicembre del termine per maturare i Crediti Formativi in materia di Ordinamento Professionale e Previdenziale e Deontologia, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha preparato un test di verifica della conoscenza del Codice Deontologico.
È nostra intenzione inviare una mail a tutti gli iscritti nella quale comunicheremo che chi invierà una mail all’indirizzo: deontologia2015@chimici.it riceverà il link per poter scaricare una
copia del Codice Deontologico in vigore ed il link per partecipare ad un test di verifica della conoscenza del Codice stesso.
Il test di verifica è composto da 20 domande con risposte a scelta multipla diverso per ogni iscritto, che sarà possibile ripetere fino ad un massimo di 4 volte, ma ogni volta il test sarà diverso dalla volta precedente. Il completamento del test, che avverrà rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande, farà maturare 2 CFP in materia di Ordinamento Professionale e Previdenziale e Deontologia ed andrà ad aggiungersi al CFP assegnato a tutti coloro che hanno provveduto a registrarsi sul portale della formazione all’indirizzo http://formazione.chimici.it permettendo di completare l’obbligo previsto all’art. 3 comma 7 del Regolamento della formazione continua professionale.”

 

Mostra d’arte collega chimica a Bolzano

8 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Giriamo volentieri l’invito alla mostra collettiva che coinvolge la collega dr.ssa Paola Bradamante quale pittrice.

43 - invito

Stampa09_2015.12.05 inaugurazione mostra

Circolare dal Consigilo Nazionale dei chimici

1 Dicembre 2015 | 0 commento | in Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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Si riporta per intero la circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici che ribadisce i ruoli e i confini di competenza del sistema ordinistico italiano per i Chimici. In calce al post il link al documento originale.

 

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SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003
SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) – 00186 Roma
Prot.: 680/15/cnc/fta
Roma, 27 novembre 2015
Ai Presidenti
a tutti i Consiglieri
di tutti gli Ordini dei Chimici
Loro sedi
Oggetto: Rispetto dei ruoli e delle funzioni
Il Consiglio Nazionale ritiene necessario richiamare la vostra attenzione sulla circostanza, che purtroppo si ripete troppo spesso, per cui singoli iscritti indirizzano lettere (o e-mail o addirittura PEC) al Consiglio Nazionale, a tutti gli Ordini, e in alcuni casi ad una pluralità di iscritti di uno o più Ordini Territoriali, non rispettando le regole e le competenze previste nell’ambito ordinistico.
Inoltre, troppe volte, anche la forma con cui queste esternazioni vengono esposte, è chiaramente ultronea rispetto al diritto di critica che, naturalmente, viene riconosciuto a ciascuno degli iscritti.
Spesso, infatti, i toni e le parole trascendono a tal punto i limiti del lecito che sorge il dubbio sulla consapevolezza dell’autore circa i reati che un tale atteggiamento può rilevare, quali l’ingiuria (Art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) e/o la tentata estorsione (art. 629 c.p.), dal momento che con tali missive si intende far cambiare l’orientamento o le decisioni del Consiglio Nazionale minacciando azioni giudiziarie o altre iniziative a livello amministrativo.
Il Consiglio Nazionale respinge con fermezza e sdegno tali inconsulti atteggiamenti pregando tutti i Consigli Territoriali di aver cura di significare ai propri iscritti, in occasione dell’assemblee annuali o in altre forme ritenute opportune, che non saranno ulteriormente tollerate, senza puntuale reazione in sede disciplinare e – se del caso – giudiziaria, iniziative lesive del Consiglio Nazionale e di chi lo rappresenta o ne fa parte.
Va ricordato che, fra i doveri dell’iscritto, sanciti dal vigente codice deontologico (articolo 6), vi è quello (c. 1) di attenersi alle direttive alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale.
In relazione ai ruoli e agli obblighi, merita un ulteriore richiamo la circostanza che nel vigente ordinamento, il codice deontologico della professione è unico, deliberato dal Consiglio Nazionale e non soggetto a variazioni o integrazioni da parte degli OT. Al riguardo si faccia riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 26810 del 20 dicembre 2007, che, con riferimento al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale di pari livello del Consiglio Nazionale dei chimici, afferma:

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003
“Si deve pertanto enunciare il seguente principio di diritto, in applicazione dell’art 384 c.p.c., come sostituito dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40: “le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità”.
Trattandosi di fonti normative integrative del precetto legislativo, a tutta evidenza non è possibile che queste vengano dettate da organi amministrativi quali sono gli Ordini Territoriali.
Nella stessa direzione va intesa l’istituzione dell’Albo unico nazionale che ha chiaramente riaffermato la competenza disciplinare del Consiglio Nazionale su tutti gli iscritti: non è ulteriormente pensabile, quindi, che, per una stessa violazione deontologica, si possa/debba considerare qual è la giurisdizione (diversa da un’altra) vigente per il singolo iscritto.
La legittimità delle direttive assunte dal Consiglio Nazionale è garantita, oltre che dal fatto che si tratta di un Organo composto da quindici membri con pari diritti e doveri, anche dal fatto che esiste un Collegio dei Revisori, in cui due membri su tre sono presidenti di Ordini Territoriali, oltre che dall’esistenza del potere di controllo del Ministero vigilante.
A questo si aggiunga che le attività del Consiglio sono sistematicamente oggetto di comunicazione agli OT e, eventualmente, anche direttamente agli iscritti, in relazione alle argomentazioni trattate.
In relazione a talune di queste esternazioni è però necessario ribadire alcuni punti fermi:
1) per il funzionamento del Consiglio Nazionale, è imposto agli iscritti il pagamento del contributo annuale obbligatorio. E’ bene ricordare che il Consiglio Nazionale non si limita al pagamento degli stipendi o all’esercizio del potere giudiziario, ma svolge tutte quelle funzioni di rappresentanza della professione a livello nazionale ed internazionale che lo stesso Consiglio programma annualmente.
Tra queste rientrano, senza eccezione, le spese per la comunicazione istituzionale, per la diffusione della cultura chimica e professionale, la formazione, la partecipazione a organizzazioni e associazioni ritenute strategiche dal Consiglio stesso nonché le immobilizzazioni patrimoniali necessarie o comunque utili al funzionamento dell’Organo e al raggiungimento delle finalità e dei programmi;
2) Sebbene il Bilancio del Consiglio Nazionale non sia soggetto ad approvazione degli iscritti, ed il Consiglio Nazionale non sia soggetto al controllo della Corte dei Conti (Corte Costituzionale sentenza n. 470/1997 del 16-30 dicembre 1997, G.U. 1° serie speciale n. 1 del 7/1/1998), per prassi, ogni anno, il bilancio viene dettagliatamente illustrato nell’ambito della conferenza dei Presidenti degli OT. Deve essere precisato che ciò è effettuato, esclusivamente, per motivi di trasparenza, poiché a nessun soggetto può essere delegato il potere di deliberare sull’entità di una imposta cui è tenuto per legge.
3) Ancora, viene ingiunto da singoli iscritti al Consiglio Nazionale di provvedere a ipotetici adempimenti, quale il commissariamento di un Ordine Territoriale, dimenticando che l’eventuale nomina di un commissario è atto eccezionale che compete esclusivamente al Ministero vigilante, verso il quale il Consiglio Nazionale ha soltanto un potere di segnalazione dello stato di fatto oggettivo che può giustificare il provvedimento.
Anche in questo caso, la ripetuta ingiunzione a compiere atti che non competono al Consiglio Nazionale, costituisce evidente turbamento del naturale rapporto tra iscritto e Organo di governo, che può presentare risvolti disciplinari ricorrendo uno specifico personale interesse del singolo, quand’anche le minacce di deferimento dei consiglieri Nazionali in altre sedi non costituiscano reato (art. 629 C.P.);

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003
4) In relazione a tutto quanto sopra, a molti iscritti e molti OT, sfugge la circostanza che sia il CNC, sia gli OT, sono pubbliche amministrazioni e quindi soggetti agli obblighi, ai doveri ma anche ai privilegi della P.A. Tra gli obblighi degli O.T. vi è la fondamentale tenuta degli Albi, che lungi da essere da mera operazione di editoria o di somma sottrazione di soggetti, ma configura un obbligo di vigilanza su chi, pur avendone obbligo di iscrizione, a tale obbligo si sottrae.
Orbene tale sottrazione come evidenziato dalla nota n. 502 del 7 settembre u.s. di questo CNC configura il delitto di cui all’art. 348 del codice penale. La qualificazione di delitto comporta l’obbligo di denuncia per chiunque rivestendo in quel momento il ruolo di Pubblico Ufficiale venga a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di una ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, e pertanto diviene un obbligo effettuare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (art.331 c.p.p.).
I consiglieri di un OT che, nell’esercizio delle loro funzioni venissero a conoscenza della circostanza che un soggetto, ancorché provvisto di abilitazione, compie atti tipici della professione senza essere
iscritto all’Albo, sono tenuti a presentare formale denuncia all’ Autorità giudiziaria.
In conclusione, nel significare queste considerazioni il Consiglio Nazionale intende ribadire con chiarezza e fermezza il ruolo fondamentale che, sia il CNC che gli Ordini Territoriali, hanno a tutela della professione del Chimico come previsto dalle norme vigenti e i conseguenti limiti nell’espressione del dissenso.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

 

2015-11-27 Circolare da pubblicare 20151127_680_Ruoli_e_competenze_del_CNC

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