Prot. 360/14
A tutti gli Ordini dei Chimici
Giungono al Consiglio Nazionale dei Chimici numerose richieste di chiarimento in merito alla composizione della Commissione di Valutazione prevista dall’art. 11 del Regolamento di Formazione Continua Professionale per Chimici.
L’art. 11 prevede che facciano parte di questa Commissione “iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purche’ non in posizione di incompatibilita'”.
Il D.M. 09/09/1957 che regola la materia degli esami di Stato prevede che la Commissione sia composta dal Presidente e da quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
b) liberi docenti;
c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;
e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;
f) professionisti iscritti all’Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.
Per quello che riguarda le situazioni di incompatibilita’ si deve far riferimento all’art. 1 del Regolamento dove sono presenti le definizioni tra cui, al comma 7, la definizione di posizione di incompatibilita’: “il legame economico inteso quale partecipazione all’utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto di controllo o il rapporto parentale sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed il soggetto destinatario della prestazione”. Non sara’ quindi possibile per una persona in posizione di incompatibilita’ valutare (giudicare) la bonta’ delle attivita’ formative svolte da un “congiunto”.
Cordiali saluti
dott. chim. Valter Ballantini
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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