Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2001 (vai al FONTE IN GAZZETTA UFFICIALE) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 |
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. |
Art. 35. Sezioni e titoli professionali 1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici e’ accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “sezione dei chimici”, “sezione dei chimici iuniores”. |
Art. 36. Attivita’ professionali 1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita’ indicate nel comma 2, in particolare le attivita’ che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni; b) direzione di laboratori chimici la cui attivita’ consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) studio e messa a punto di processi chimici; d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo; e) verifiche di pericolosita’ o non pericolosita’ di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. 2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali: a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati); b) direzione di laboratori chimici la cui attivita’ consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attivita’ industriali chimiche e merceologiche; d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere; e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualita’ aziendali per gli aspetti chimici nonche’ il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformita‘; giudizi sulla qualita‘ di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualita’ o eliminarne i difetti; f) assunzione della responsabilita’ tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanita’, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967; g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilita’ quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosita’ per le navi; n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali. Nota all’art. 36: – La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: “Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. – Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”. – La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene “Norme per la sicurezza degli impianti”. – Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. |
Art. 37. Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L’iscrizione nella sezione A e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 62/S – Scienze chimiche; b) classe 81/S – Scienze e tecnologie della chimica industriale; c) classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale. 3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. |
Art. 38. Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L’iscrizione nella sezione B e’ subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l’ammissione all’esame di Stato e’ richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche; b) classe 24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche. 3. L’esame di Stato e’ articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. |
Art. 39. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici. 2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici. 3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici. |
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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