Oggetto: DL 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – F.A.Q.

A valle dell’incontro del 18/01/2022 riguardante l’applicazione del DL 172/2021, al fine di coordinare le attività  derivanti dallo stesso sulla base delle casistiche rappresentante si trasmette una prima disamina di quesiti e relativi riscontri sulla base dell’attuale normativa vigente.


1) Il termine minimo di somministrazione della dose booster è stato abbassato da 5 a 4 mesi: i professionisti vengono
ancora considerati inadempienti al 151° giorno dalla somministrazione della seconda dose oppure al 121° giorno?

Su questa questione si attendono le determinazioni del Ministero e le indicazioni che provengono dalla piattaforma
nazionale DGC, la quale al momento tiene conto dei 5 mesi.


2) Un iscritto ha completato il ciclo vaccinale primario ma non ha la terza dose deve essere sospeso?

Deve essere sospeso solo in caso siano passati più di 150 giorni dalla somministrazione della seconda (e pertanto sia
presente nella piattaforma nell’elenco di coloro che non sono in regola con l’obbligo vaccinale) e solo se l’iscritto non
abbia fornito l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della terza dose, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o
comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

3) il Consiglio territoriale può prendere in considerazione un’autocertificazione che attesti il malfunzionamento del sistema
di prenotazione per giustificare la mancata somministrazione del vaccino?

Gli artt. 46 e ss del DPR 445/2000 dispongono che alcune qualità, stati personali o fatti possano essere certificati con
un’autodichiarazione, elencando gli ambiti per i quali tale autodichiarazione possa essere resa. Il malfunzionamento di
una infrastruttura della P.A. non rientra tra gli ambiti autocertificabili, ma soprattutto, non è una esimente prevista dalla
legge tra quelle che consentono il differimento della vaccinazione. Tale evento potrebbe essere preso in considerazione
dal Consiglio dell’Ordine ed avere effetti sulle sospensioni degli iscritti solo se fosse un fatto notorio, ovvero se il
malfunzionamento fosse conclamato, persistente e ammesso dalla stessa P.A. che gestisce il sistema.

4) I Consigli territoriali hanno doveri di controllo delle certificazioni presentate?
I Consigli territoriali non possono entrare nel merito delle certificazioni, in quanto di esclusiva competenza del medico di
medicina generale, l’Ente però deve accertarsi che il contenuto della certificazione rispetti il dettato della norma, nel
senso che devono avere ad oggetto esclusivamente l’accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altra ipotesi.

5) La piattaforma nazionale DGC considera “1” (regolari) coloro che hanno contratto il Covid e dispongono di certificato di
guarigione o sono considerati inadempienti? Allo stesso modo come considera coloro che si sono vaccinati all’estero?

La piattaforma nazionale, ad oggi, non prende in considerazione le guarigioni ma solo le vaccinazioni, pertanto i guariti
vengono considerati inadempienti. I soggetti residenti in Italia o all’estero che abbiano compiuto il ciclo vaccinale con
uno dei vaccini riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati adempienti e qualora non siano correttamente registrati
potranno dare prova contraria di aver adempiuto all’obbligo. Mentre coloro ai quali sono stati somministrati vaccini non
riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati a tutti gli effetti inadempienti, senza possibilità di prova contraria.

6) È possibile revocare la sospensione sulla base degli esiti delle verifiche sulla piattaforma nazionale DGC senza che
l’iscritto abbia inviato una specifica comunicazione al riguardo? Se no, è possibile utilizzare la piattaforma per controllare
eventuali autodichiarazioni degli iscritti, evitando quindi di richiedere loro l’invio di documenti quali certificato
vaccinale/green pass/certificato MMG di differimento per guarigione?

È sempre possibile revocare la sospensione sulla base di un esito positivo da parte della piattaforma, tuttavia si riscontra
un ritardo tra l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale e la registrazione in piattaforma che può avvenire anche
con 48 ore di ritardo, lo strumento principale per la revoca è la comunicazione dell’iscritto.

7) I nuovi Decreti in materia di vaccinazione (D.L. 1/2022) hanno qualche effetto anche su quanto previsto in termini di
obbligo vaccinale per i professionisti sanitari?

La nuova normativa si limita ad estendere alla generalità dei cittadini sopra i 50 anni quello che è già un obbligo per tutti
gli operatori sanitari.

8) Che documentazione può essere presa in considerazione ai fini dell’esenzione o del differimento dell’obbligo vaccinale?
Possono essere presi in considerazione solamente i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della
Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-cov-2.

Per quanto attiene l’Ordine lo stesso è tenuto a chiedere ai fini di differimento per guarigione il certificato rilasciato dal
medico di medicina generale che attesti la data dell’avvenuta guarigione dal COVID-19 ed il differimento dell’obbligo
vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021, come sostituito dal
Decreto-legge 172/2021, oppure il certificato di dimissioni dal SSN con attestazione della data di guarigione e del
differimento dell’obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021,
come sostituito dal Decreto-legge 172/2021

Mentre ai fini di esenzione l’Ordine richiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione antiSARS-CoV-2 / COVID-19
in conformità alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e ss.mm.ii.

9) L’Ordine può accettare l’attestato di fine isolamento o l’attestato di guarigione dal Covid come documento per effettuare
la revoca? qual è la validità del certificato? entro quanto tempo l’iscritto dovrà sottoporsi a vaccinazione per non
incorrere nella sospensione?

L’Ordine dovrebbe accettare solo i certificati del Medico di medicina generale che attesti la guarigione e disponga il
differimento della somministrazione del vaccino ad una data certa (vedi sopra). Qualora un certificato di guarigione non
contenga la data di differimento occorre far riferimento alle circolari del Ministero della salute in materia (l’ultima in
ordine di tempo con riferimento ai guariti e alla dose booster è la n. 0059207 del 24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P)

10) I sospesi possono continuare i corsi di formazione ECM?
I sospesi continuano i corsi di formazione, anche al fine di non incorrere in un’ulteriore motivo di sospensione . L a
Commissione nazionale formazione continua ha infatti evidenziato che la sanzione della sospensione comminata dagli
Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l’assolvimento dell’obbligo formativo. Pertanto i professionisti
sospesi, anche se per mancata vaccinazione, potranno iniziare e continuare a seguire i corsi ECM fermo restando che la
partecipazione agli eventi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/