- Criteri per il contento dei corsi 2011-2014
- Criteri per il numero massimo di CFP da corsi effettuati da enti non autorizzati 2011-2014
Il Regolamento redatto dal Consiglio Nazionale dei Chimici ed emanato con modifiche in agosto 2014 dal Ministero della Giustizia recita all’articolo 5 quanto segue.
Significa che i corsi di aggiornamento devono essere quelli attinenti con la preparazione che ha reso possibile il’esame di Stato. Si ribadisce cioè che quelle tabilite nel DPR 5-6-2001 sono le competenze del chimico e su queste viene chiesto di aggiornarsi.
Riportiamo quindi di seguito l’estratto del DPR che all’articolo 36 declina le competenze.
Verranno quindi approvati tutti i corsi attinenti a questi argomenti.
DPR n°328 del 5-6-2001
Art. 36 (Attività professionali) 1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a); c)studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonchè il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967; g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali
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Per quanto concerne il limite di 12 CFP massimi annui per i crediti da enti non autorizzati, tale limitazione in essere per il 2015 e anni successivi, su indicazione del CNC non si applica agli anni antecedenti al regolamento.
Quindi tra il 2011 e il 2014 si potranno caricare tutti i corsi attinenti agli argomenti di cui sopra senza limitazione dei 12 CFP annui. Questa “apertura” è stata attribuita alla volontà di premiare gli iscritti chimici che si sono curati del proprio aggiornamento nonostante non fosse cogente e regolato l’obbligo formativo.
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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