Si riporta l’intero codice deontologico nell’articolo come approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Disponibili anche i due allegati 
Allegato_A_firma_e_sigillo_20150717_F0100_Approvato_CNC 
Codice deontologico 20150717_F0100

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)

 

Visto il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 1 maggio 1928;

Visto il Decreto Legislativo 23.11.1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall’art. 2, D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18.8.1990);

Visto l’art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 – Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30.6.1999);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17.8.2001  Suppl. Ordinario n. 212);

Visto il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29.7.2003  Suppl. Ordinario n. 123);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26.8.2005);

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9.11.2007 – Suppl. Ordinario n. 228);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13.8.2011);

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(GU n.189 del 14.8.2012);

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6.4.2013);

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti del Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del 28 novembre 2012;

Visto il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Chimici con propria deliberazione del 19 giugno 1999, successivamente modificato ed integrato come appare nel presente testo, con delibere del 3 aprile 2001, 11 dicembre 2001, 28 gennaio 2005, 13, giugno 2008, 26 e 27 ottobre 2012 e 19 e 20 febbraio 2014;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in data 31 maggio e 1 giugno 2013;

Ritenuta l’opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all’osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Chimici;

Adotta Il seguente Regolamento


 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO…………………………………………………………………………………… 1

Art. 1 Ambito di applicazione……………………………………………………. 4

Art. 2 Principi generali……………………………………………………………… 4

Art. 3 Obblighi nei confronti della professione…………………………… 5

Art. 4 Rapporti…………………………………………………………………………. 6

Art. 5 Rapporti con i collaboratori e dipendenti…………………………. 7

Art. 6 Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine……………………………………………………………. 7

Art. 7  L’assunzione dell’incarico professionale…………………………. 8

Art. 9 Autonomia professionale e obblighi etici………………………… 10

Art. 10 Segretezza della prestazione professionale……………………. 11

Art. 11 Certificazione della prestazione professionale………………. 11

Art. 15 Provvedimenti disciplinari e sanzionatori…………………….. 13

Art. 16 Pubblicità informativa…………………………………………………. 14

Art. 17 Fiscalità e solidarietà sociale………………………………………… 15

Art. 18 Clausole sostanziali……………………………………………………… 15

Art. 19 Entrata in vigore…………………………………………………………. 16

 

 


Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Il Codice deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all’Albo dei Chimici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti Chimici nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all’attività professionale e nel rispetto dell’ 2233 Codice civile.
  2. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare il Codice deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale.
  3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
  4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
  5. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (laurea).
  6. L’inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare da parte di Consigli di Disciplina.
  7. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.

Art. 2
Principi generali

  1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
  2. Il Chimico, nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
  3. Il Chimico è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. E’ dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. L’obbligo formativo è assolto attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
  4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività
  5. È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività[1].
  6. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.
  7. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
  8. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
  9. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
  10. Nell’esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore” e/o le relative abbreviazioni (Chim. e Chim. Ir), seguito, se ne ha titolo, dal suffisso “EurChem”.

Art. 3
Obblighi nei confronti della professione

  1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
  2. Costituisce illecito disciplinare l’attività professionale esercitata in violazione del presente codice deontologico, in periodo di sospensione, nonché l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
  3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’Ordine presso cui si è

 

Art. 4
Rapporti

  1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
  2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale ufficio.
  3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
    1. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità
    2. Non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività
  4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
    1. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
    2. non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
    3. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’
  5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
    1. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto e per quanto possibile – non nega consigli di natura professionale;
    2. ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell’Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
    3. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
    4. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
    5. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l’ Ordine territorialmente competente
    6. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell’avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti[2].

Art. 5
Rapporti con i collaboratori e dipendenti

  1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
  2. Il Chimico evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

 

Art. 6
Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine

  1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell’Ordine l’organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
  2. Il Chimico si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.
  3. Il Chimico presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
  4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza.
  5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
  6. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
  7. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
  8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell’Ordine Territoriale e del Consiglio di disciplina adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
    Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
  9. E’interesse, ed in alcuni casi obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell’Ordine Territoriale a cui è
  10. Il Chimico deve rendersi disponibile al fine di dare completa attuazione all’ 7, capo III, del Decreto del Ministero della Giustizia 14 novembre 2005, n. 265 “Tirocinio di adattamento”.
  11. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

Art. 7
L’assunzione dell’incarico professionale

  1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’
  2. Il Chimico, nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
  3. Il Chimico pattuisce, in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, riferendosi a criteri certi.
  4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
  5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione.
  6. A tutela del cliente la legge obbliga il Chimico a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell’esecuzione dell’incarico stesso.
  7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
  8. La società professionale iscritta all’Albo dei Chimici nel preventivo di accettazione dell’incarico specifica i termini dell’iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l’incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.[3]
  9. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
  10. Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
  11. Il Chimico non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
  12. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

 

Art. 8
Lo svolgimento dell’incarico professionale

  1. L’esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente.
    La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico.
  2. Per quanto prima, il Chimico nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
    1. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;
    2. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
    3. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
    4. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
    5. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
    6. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell’attività svolta;
    7. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
    8. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.

Art. 9
Autonomia professionale e obblighi etici

  1. Nell’esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
  2. Il Chimico si astiene dall’assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d’interesse, e per tutti i casi previsti all’51 c.p.c.
  3. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
  4. In particolare il Chimico è tenuto a:
    1. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all’occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
    2. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell’incarico professionale;
    3. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
    4. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art. 10
Segretezza della prestazione professionale

  1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge.
    L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
  2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.[4]

Art. 11
Certificazione della prestazione professionale

  1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.

 

  1. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico si attiene alle Linee guida di indirizzo del Consiglio Nazionale garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione stessa.

 

  1. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito la “firma digitale qualificata” e il “Timbro Professionale”, denominato anche “Sigillo Professionale”; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel “Regolamento sulla firma digitale qualificata e sul sigillo professionale” (Allegato A)

 

Art.12
Incompatibilità [5]

  1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il Chimico assume l’obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l’autonomia e l’obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall’intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall’incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d’
  2. Il socio professionista non può partecipare a più società Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
  3. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
    1. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta;
    2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    3. non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  4. L’Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.
  5. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società
  6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine costituiscono illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

 

Art. 13

 Il chimico dipendente

  1. Fermo restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il Chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare, mentre il Chimico dipendente privato deve rispettare il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.

 

Art. 14

Società tra Professionisti

  1. Il presente codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una Società tra professionisti.
  2. La Società professionale è tenuta a rispondere delle violazioni delle regole deontologiche applicabili ai soci. Nel caso di soci appartenenti a differenti professioni, l’obbligo è vincolante per ogni codice deontologico cui ogni socio è tenuto a rispettare.
  3. Nelle società professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  4. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.

Art. 15
Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

  1. Ai sensi dell’ 8 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di Disciplina
  2. Le sanzioni devono essere proporzionali ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione nonché della reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
  3. E’ fatto obbligo per l’iscritto di rendersi disponibile ad essere nominato quale componente del Consiglio di Disciplina qualora all’atto del rinnovo dello stesso non sia pervenuta alcuna candidatura o un numero sufficiente di candidature
  4. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’ Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.

 

Art. 16
Pubblicità informativa[6]

  1. E’ consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
  2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145
  4. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.


Art. 17
Fiscalità e solidarietà sociale[7]

  1. L’iscritto deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti
    Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l’iscritto è soggetto a procedimento disciplinare.
  2. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento all’Ordine ed al Consiglio Nazionale dei Chimici del contributo annuo dovuto dagli iscritti.

Art. 18
Clausole sostanziali

  1. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
  2. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.
  3. Con l’iscrizione all’Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
  4. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
  5. L’Ordine ha inoltre il dovere di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione del Chimico.
  6. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.

Art. 19
Entrata in vigore

  1. Il Presente Codice deontologico entra in vigore il ………
    La pubblicazione del Codice deontologico nel Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici: http://www.chimici.it/ costituisce notifica agli iscritti ai sensi di legge.

[1]  Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ‐ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14‐8‐2012)

Art. 7 ‐ Formazione continua

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista

ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[2] Articolo 622 codice penale

Rilevazione del Segreto professionale

Chiunque avendo avuto notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto , lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento, con la reclusione fino ad un anno con la multa da lire sessantamila ad un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

[3] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 4 ‐ Obblighi di informazione

  1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
  2. a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  3. b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  4. c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
  5. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali

di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

  1. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

[4] Legge 12 novembre 2011, n 183 2Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Comma 7 I professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta (il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)

[5] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 6 – Incompatibilità

  1. L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.
  2. L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro

effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

  1. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  2. a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
  3. b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  4. c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  5. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
  6. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.
  7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine o il Collegio professionale secondo le

disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

[6] DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i tioli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve’essere equivoca , ingannevole o denigratoria.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145.

[7]Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-sexies e 2-septies nell’articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D.lgs. n. 471/1997)

La prima modifica (comma 2-sexies) prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.  La seconda modifica (comma 2-septies) dispone la sospensione de qua per tutti i singoli associati per le violazioni commesse  nell’esercizio in forma associata

 

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/