CODICE DEONTOLOGICO   PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO
(Ultima modifica: 28 maggio 2010)
Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 1

Le presenti norme di codice deontologico per l’esercizio della professione di Chimico rendono espliciti i comportamenti, a cui i Chimici iscritti all’Albo si attengono per legge, per indirizzo comunitario e per prassi.
Esse valgono anche per l’esercizio della disciplina che la legge affida all’Ordine professionale.
Esse non sostituiscono né integrano le norme di legge, cui esclusivamente si deve fare riferimento nel caso di incertezza nella interpretazione e applicazione.
Esse valgono per il Chimico, sia libero professionista sia dipendente da amministrazioni pubbliche o private.


Titolo II – CONDOTTA
CAPO  I  –  VITA PUBBLICA E PRIVATA
art. 2
Principi generali

1. Il Chimico nell’esercizio della professione adempie anche ad una funzione sociale di pubblica utilità, svolta nel rispetto delle leggi e dei principi di dignità professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, sia nei rapporti con la committenza e con i Colleghi, sia nei rapporti con gli estranei.
2. In ogni manifestazione della propria attività professionale il Chimico interpreta e applica la chimica con correttezza, responsabilità e competenza nelle forme più adeguate agli interessi pubblici e privati affidatigli.
3. Il Chimico conforma la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili della indipendenza e della imparzialità.
4. Il Chimico nell’esercizio della professione non tiene comportamenti discriminatori dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti politici, da appartenenza a classi sociali od economiche oppure da differenze di religione.
5. Il Chimico si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o procedure che siano moralmente discutibili ed incompatibili con la professione di Chimico e possano recare conseguenze pregiudizievoli al decoro, alla dignità e moralità individuale, nonché al prestigio della categoria e della professione.
6. Il Chimico nell’esercizio della professione prende in considerazione e valuta le possibili conseguenze sull’ambiente e sull’uomo, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della natura e dell’ambiente da ogni forma e tipo di inquinamento o di manomissione di beni culturali, artistici, ambientali, naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.
7. Al fine di migliorare le proprie prestazioni e renderle più efficaci e competitive al passo delle innovazioni scientifiche e tecniche il Chimico cura l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze dirette e indirette nelle materie che la riguardano. In ogni caso le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale, che deve essere sempre mantenuta ai livelli più elevati.
8. Il Chimico divulga studi, ricerche o argomenti attinenti la chimica attraverso quotidiani, periodici in genere o altri mezzi di comunicazione con obiettività, chiarezza e semplicità per evitare errate interpretazioni, critiche infondate o speculazioni interessate.
9. L’iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
10. Il Chimico, ove richiesto, deve poter rispondere, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l’esercizio della professione.
CAPO II  –  LUOGO DI ATTIVITÀ
art. 3
Sede e studio

1. Il Chimico libero professionista dispone di ben individuata sede, apprestando strutture idonee ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività e la custodia di documenti e registri e garantendo effettiva presenza e direzione personale dell’attività.
2. Il Chimico dipendente da amministrazioni pubbliche o private svolge la propria attività nei luoghi assegnati dalla direzione da cui dipende, utilizzando al meglio le strutture ed attrezzature a sua disposizione, avendo cura delle stesse.

CAPO III  –  CONCORRENZA
art. 4
Illecita concorrenza

1. Il Chimico non ricorre a forme di illecita concorrenza non confacenti alla dignità e moralità individuale, al decoro ed al prestigio della categoria dei Chimici.
art. 5
Pubblicità

1.  Nell’ambito delle regole generali sulla pubblicità, riguardanti sia l’attività svolta, sia lo studio professionale, che le qualità personali, al Chimico il quale eserciti la professione sia individualmente sia nelle forme associative o societarie previste dalla legge, è consentito pubblicizzare la propria attività con esclusivo scopo informativo sulle aree di competenza specifica e conformemente ai principi di correttezza, prestigio e decoro della professione.
In particolare:

a)    non espone targhe, tabelle, avvisi, indicazioni e altri richiami pubblicitari inusuali per dimensioni e diciture;

b) non consente la persistente esposizione accanto alla propria di targhe e avvisi riguardanti attività che possano ingenerare inganno o equivoci;

c)    non inserisce nella carta intestata e nella modulistica di ufficio, anche avvalendosi di mezzi informatici, indicazioni e titoli non legalmente riconosciuti e indicazioni non strettamente inerenti l’esercizio della professione;

d) non pone in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione della clientela;

e) il messaggio pubblicitario può essere dato attraverso lettere, opuscoli, guide professionali e telefoniche, stampa, radiotelevisione e reti telematiche, anche a diffusione internazionale;

f) il contenuto del messaggio pubblicitario non deve ingenerare false o esagerate aspettative, anche a mezzo di ambiguità od omissioni, enfatizzare risultati già raggiunti o denigrare l’attività e l’immagine professionale di altri iscritti;

g) non può essere fatto riferimento a cariche ricoperte presso gli organismi istituzionali dell’ordine professionale né ad altri titoli estranei alle attività oggetto della professione;

h) non può essere citato il nominativo di propri clienti;
2. il Chimico non deve consentire che altri divulghino messaggi pubblicitari che lo coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme. in caso di dubbi interpretativi nell’applicazione del presente articolo, è raccomandata la preventiva consultazione dell’ordine professionale.
3. il Chimico in tutte le occasioni in cui esercita la propria attività professionale, sia in forma libera che dipendente, antepone sempre al proprio nominativo il titolo professionale “Chimico”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore” e/o altre qualifiche.
CAPO IV  –  RAPPORTI PROFESSIONALI
art. 6
Rapporti con Committenti o Datori di Lavoro

1. Nei rapporti con i committenti od i datori di lavoro il Chimico tiene un comportamento di leale impegno a svolgere le prestazioni secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
Il Chimico nello svolgimento dell’incarico informa il committente degli eventuali propri interessi, in atto o precedenti, nei riguardi di concorrenti, forniture, procedimenti che possano in qualsiasi modo interferire con gli interessi del committente o con l’esito della prestazione.
art. 7
Rapporti con uffici pubblici e altri professionisti

Nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il Chimico:

a) – si comporta secondo i principi di indipendenza, offrendo se necessario la propria collaborazione nel rispetto delle competenze e delle
attribuzioni.
b) – per lo svolgimento di pratiche professionali non trae vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con dipendenti di uffici pubblici ed istituzioni.
1. Nei rapporti con professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il Chimico si comporta secondo principi di correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.
2. Nel caso di collaborazione con altri professionisti, il Chimico non assume compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze.
3. Il Chimico che ricopre funzioni pubbliche in Enti o Istituzioni varie, statali, regionali o locali, non può avvalersi direttamente o indirettamente dei poteri e del prestigio derivanti dalla appartenenza a tale ufficio per trarne indebiti vantaggi per sé o per altri.
art. 8
Rapporti con i colleghi

1. Nei rapporti con i colleghi il Chimico si comporta secondo i principi di correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.
2. Il Chimico si presta sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi, ai quali – ove richiesto – non nega consigli di natura professionale.
3. Il Chimico informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso.
4. Il Chimico non fa apparire come esclusivamente proprie le prestazioni di altri colleghi o le prestazioni effettuate in collaborazione con altri colleghi, e, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati, si adopera affinché risultino i contributi degli effettivi autori.
5. Il Chimico non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati ed informa tempestivamente il collega nel caso assuma incarico già affidato allo stesso.
6. Il Chimico si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità per averne benefici di qualsiasi natura.
7. Qualora il Chimico debba esprimere pareri professionali sull’opera di un collega, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura scientifica e tecnica.In ogni caso, prima di formulare valutazioni sull’operato di un collega, assume per quanto possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega.

8. Eventuali contrasti professionali sono conciliati con obiettività ed equilibrio: in caso di mancato accordo viene fatto ricorso agli Ordini Professionali territorialmente competenti.
9. Il Chimico con riservatezza offre aiuto e assistenza al Collega bisognoso, al quale viene prestato anzitutto il miglior conforto morale.

art. 9
Rapporti con i collaboratori e dipendenti

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il Chimico assicura ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.
2. Il Chimico evita di coinvolgere i propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta ed esclusiva competenza professionale.
art. 10
Rapporti  con  il  Consiglio  dell’Ordine

1. Il Chimico si attiene alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dall’Ordine presso cui è iscritto nell’esercizio delle competenze istituzionali e considera l’Ordine stesso l’organismo che tutela la attività professionale, che difende i diritti della categoria, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il Chimico presta al Consiglio dell’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire ad esso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge per la tutela il prestigio e il decoro della categoria . Egli partecipa alle riunioni ed alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

3. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine e compatibilmente con l’obbligo del segreto professionale, comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale.
4. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
5. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine dei problemi di generale rilevanza per l’attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, ed altre professioni, astenendosi nel frattempo dall’intraprendere iniziative personali non concordate preventivamente con l’Ordine.
6. I Chimici componenti del Consiglio dell’Ordine adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.


TITOLO III – PRESTAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I – L’INCARICO


art. 11
Astensione

1.    Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, oppure per i quali non abbia preparazione o competenza.
2.    Il Chimico deve operare nel rispetto del principio fondamentale della netta separazione degli interessi di impresa da quelli della professione svolta senza vincoli.
art. 12
Assunzione

1.    Il Chimico evita comportamenti che possano condizionare la libertà di scelta del committente.
2.    Compete al Chimico decidere e assumere di persona e nel modo ritenuto più confacente tutti i comportamenti necessari per la direzione della esecuzione dell’incarico e della predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni e di tutti gli atti professionali.
3.    Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità.
4.    Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni di incompatibilità il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa liberamente decidere l’eventuale interruzione del rapporto.

 

art. 13
Recesso

1.    Il Chimico non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
2.    Il Chimico può recedere dall’incarico senza rendere motivazione, se nel corso dell’esecuzione della prestazione il committente intende imporre al Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità.
CAPO II – ESECUZIONE art. 14
Personalità e doveri

1.    L’esecuzione della prestazione del Chimico è caratterizzata dal “rapporto personale” con le parti. La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non deve pregiudicare la complessiva connotazione personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico professionale.
2.    Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni od a progetti originali od a perfezionamenti di processi noti, si accorda direttamente con il committente riguardo i doveri ed i diritti connessi all’innovazione.
3.    Il Chimico assume la responsabilità personale della attività svolta e delle informazioni che ne derivano e:

a) identifica lo scopo di ogni lavoro proposto, per assicurare che esso sia necessario, utile e fattibile, e ne considera le conseguenze
sociali, ambientali ed economiche;
b)    assicura che il lavoro da svolgere sia identificato, definito e programmato in maniera sufficientemente dettagliata, tanto da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
c)    assicura che il lavoro sia svolto da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e dell’esperienza necessaria a compierlo e che sia cosciente delle proprie responsabilità scientifiche di supervisione e gestionali;
d) assicura che tutto il lavoro svolto sia completamente, accuratamente e durevolmente registrato dalla persona addetta e che il successivo rapporto ed utilizzo ne preservi comunque l’integrità e reperibilità per tutto il tempo necessario;
a)    assicura che tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
b) assicura che tutte le apparecchiature siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire che nel funzionamento rientrino nelle specifiche definite;
c)    assicura che ogni lavoro venga svolto entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;

d)    utilizza sistemi di gestione che promuovano e preservino la qualità del lavoro svolto dai singoli operatori;
e) assicura che il lavoro svolto sia mantenuto al massimo livello di competenza ed qualità con particolare attenzione per l’interesse pubblico.
art. 15
Segretezza

1.    Nell’esercizio della propria attività il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività inerenti la prestazione professionale, sul contenuto della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante la esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.
2.    Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.
art. 16
Imparzialità ed obblighi


1.
    Nella esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente, qualora esistano conflitti tra interessi collettivi e privati.

2.    Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi oltre quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo ed entità del compenso ed abbia rilasciato esplicito assenso alla riscossione.
3.    In particolare il Chimico è tenuto a:

a)    informare il committente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione demandatagli ed all’occorrenza consigliare professionalmente lo stesso, proponendo impostazioni autonome e diverse dalla volontà e intenzione originaria;
b)    effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché a richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta o comunemente ritenuta necessaria per la compiuta esecuzione dell’incarico professionale;
c)    conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il committente alla violazione della legge;
d)    dare al committente i chiarimenti richiesti o ritenuti utili alla comprensione delle risultanze della prestazione professionale.
e) avvalendosi se necessario anche di separata documentazione, integrare la illustrazione delle risultanze della prestazione professionale esponendo al committente gli obblighi e garanzie particolari e le clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare.
art. 17
Certificazione

1.    I documenti consegnati al committente sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo ed in modo tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2.    Nella stesura dei certificati egli si attiene alle istruzioni riportate nella APPENDICE I.
3.    Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici è istituito il ” Sigillo Professionale “. L’uso del sigillo professionale da applicarsi in calce ai documenti professionali sopraddetti segue le disposizioni contenute nella APPENDICE II.
Titolo IV – NORME FINALI

art. 18
1.  Secondo le esigenze individuate dall’Ordine potranno essere approvate e aggiunte altre APPENDICI riguardanti particolari aspetti di attività professionale.
2.  Tutti gli iscritti all’Ordine che esercitano la professione di Chimico, sia libero professionista che dipendente da amministrazioni pubbliche o private, sono tenuti al rispetto delle presenti norme di comportamento deontologico ed etico.
3. Alle contravvenzioni alle presenti norme si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.

 

 

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

1.    Indipendentemente da altri diversi obblighi di natura fiscale o contrattuale, derivanti da norme imposte o accordi volontariamente accettati la chiara e completa formulazione nella certificazione richiede di:

a) riportare nome e indirizzo completo del committente;

b) indicare le motivazioni per la scelta delle procedure seguite (ad esempio le metodiche seguite di campionamento e di analisi );
c) utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili, ove possibile, anche ai non esperti della materia, riportare con esattezza le condizioni e le modalità di misurazione e prelievo campioni, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al committente, descrizione dettagliata del luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, descrizione dei campioni ottenuti, loro numero, peso, volume, involucro, sigilli e contrassegni, conservazione per l’invio alle successive operazioni analitiche );
d)    riportare i metodi di studio, di esecuzione e di analisi seguiti, i dati ottenuti con l’intervallo di precisione degli stessi, le tarature e prove di confronto effettuate, riferite a metodiche ufficiali;
e)    riportare le conclusioni ed il giudizio tecnico circostanziato facendo esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste.

f)    nel caso di esami e analisi sui materiali campionati, indicare il tempo di conservazione del campione di controllo richiesto dal
cliente o da disposizioni specifiche o da scelte del Chimico.

g)    riportare la firma leggibile del Chimico con l’impronta a olio del sigillo professionale rilasciato dall’Ordine di appartenenza.

 

2.    Il Chimico, nel caso che sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata ed operi nell’ambito del rapporto di dipendenza, indica ugualmente il proprio nome e cognome e qualifica nella organizzazione in cui è inserito.
L’apposizione dell’impronta del sigillo professionale rilasciato dall’Ordine sul documento redatto su carta intestata dell’ente o struttura di appartenenza non deve ingenerare equivoci riguardo la natura della prestazione e del documento sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con l’ente o ditta di appartenenza oppure con valore in rapporti verso l’esterno.
3.    I documenti originali e copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di qualsiasi natura e rilasciati a qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e contrassegnati con il sigillo professionale, vengono sempre conservati per almeno cinque anni dal Chimico che ha effettuato e sottoscritto la prestazione.
4.    I campioni di materiali o sostanze vengono conservati dal Chimico che ha sottoscritto la certificazione per tutto il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.

 

APPENDICE II
Disciplina del Sigillo Professionale

 

1.    Il sigillo professionale è il timbro in adatto materiale durevole di proprietà esclusiva dell’Ordine dei Chimici che ne cura l’approntamento concedendolo in uso ai Chimici regolarmente iscritti nell’Albo, i quali ne facciano domanda scritta dichiarando di conoscere ed accettare pienamente con sottoscrizione le norme della presente disciplina e le prescrizioni dell’Ordine.
L’apposizione del sigillo professionale è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità del legittimo detentore. L’Ordine che ha rilasciato il sigillo né tutela la proprietà esclusiva e vigila sul suo corretto uso senza responsabilità sugli usi impropri.
2.    L’uso del sigillo professionale è riservato esclusivamente agli atti di professione di Chimico, come perizie consulenze, studi, progetti, certificazioni di analisi chimiche, impianti e ogni altro documento redatto e sottoscritto dal chimico nello svolgimento di prestazioni professionali.
L’impronta del sigillo professionale è sempre abbinata alla firma autentica del Chimico detentore che l’utilizza su documenti della propria attività professionale.
2. bis Nel caso di emissione di documenti in forma elettronica la “firma digitale di ruolo”, che attesti l’iscrizione all’Albo di Appartenenza, ha valore equivalente all’apposizione dell’impronta del sigillo professionale e della firma autentica del Chimico detentore.
La sola trasmissione per Posta Elettronica Certificata non equivale all’attestazione di autenticità dell’atto professionale documentata soltanto attraverso l’apposizione della firma digitale di ruolo.
3.    Il sigillo professionale conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto all’Ordine nello svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle norme di legge e dei principi deontologici per l’esercizio della professione di Chimico.
4.    I documenti contraddistinti dal sigillo professionale si riconoscono convalidati compiutamente come di prestazioni professionali regolate al libro V titolo III capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono dal committente essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere utilizzate nelle controversie con terzi.
5.    E’ vietato agli Iscritti nell’Albo dei Chimici utilizzare altri sigilli professionali che non siano quello unico originale approvato e fornito dall’Ordine, diversi per materiale forma e diciture, riproducenti direttamente o indirettamente anche solo in parte l’impronta originale.
Ai detentori di regolare sigillo professionale è consentito l’utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riproducente lo stesso sigillo sia depositata presso l’Ordine di appartenenza.
6.    Presso l’Ordine è istituito lo “Schedario del Sigillo” su cui sono trascritti, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l’impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.
Depositario dello schedario è il Presidente dell’Ordine.
Le spese di approntamento sono rimborsate all’Ordine da parte del Chimico beneficiario all’atto della domanda di rilascio del sigillo.
7.    Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio sigillo professionale.
Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all’Ordine a mezzo raccomandata.
L’Ordine dopo gli accertamenti del caso e su istanza dell’iscritto provvede all’assegnazione di un nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.
Di tale duplicato viene applicata l’impronta sull’apposita scheda.
In caso di ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all’Ordine che delibera la immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.
8.    Nei casi ed entro i limiti appresso descritti, il sigillo professionale viene restituito all’Ordine, che ne rilascia ricevuta:

a) contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine;

b) a cura degli eredi in caso di decesso del detentore;
c) entro otto giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione per morosità o provvedimento disciplinare.
Cessata la sospensione o reintegrata l’iscrizione, il sigillo professionale viene di nuovo affidato al Chimico che ne faccia istanza scritta. Qualora la restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo l’Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo.
In quest’ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.
Il sigillo restituito dal Chimico in base all’ articolo presente è conservato dall’Ordine per tre anni. Scaduti i tre anni il sigillo viene distrutto.
Di ogni operazione viene fatta annotazione sullo Schedario del Sigillo.
Il trasferimento dall’Ordine di iscrizione ad altro Ordine di un Chimico detentore di sigillo professionale non potrà avere luogo se non dopo che il sigillo sia stato restituito all’Ordine.
9.    Il sigillo professionale è realizzato in metallo o altro materiale Il sigillo è così costituito:
a) una impronta circolare esterna del diametro di mm 35 in traccia marcata,

b) una impronta circolare interna concentrica a quella esterna del diametro di mm 25 in traccia più sottile,

c) nella area delimitata dalla impronta circolare interna è ricavata con traccia rettilinea una lunetta di altezza mm 9,

d) nella corona circolare delimitata dalle tracce a) e b) è ricavato un settore con angolo di 60° rispetto al centro di a),

e) nel settore più esteso della corona circolare delimitata dalle due tracce a) e b) è riportata la dicitura ufficiale dell’Ordine “ORDINE (PROVINCIALE, INTERPROVINCIALE, REGIONALE O INTERREGIONALE) DEI CHIMICI di ……..”,

f) nel settore più limitato ricavato come d) è riportato il numero di iscrizione nell’Albo preceduto da: A per i Chimici iscritti nella sezione A dell’Albo, B per i Chimici iscritti nella sezione B dell’Albo, A-EU per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione A, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia;1 B-EU per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione B, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia; 2 A-ES per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale.3

g) nella lunetta centrale superiore più grande interna alla traccia b) su tre righe è riportata la scritta DOTT –NOME – COGNOME,

h) nella lunetta centrale inferiore più piccola interna alla traccia b) su una riga è riportato il titolo professionale CHIMICO, oppure su due righe il titolo professionale CHIMICO – IUNIOR,

i) compatibilmente con la estensione delle parole da inscrivere tutti i caratteri hanno altezza mm 2,5.

 

10.    Gli Iscritti che alla data di attuazione della presente disciplina detengono ed utilizzano sigilli professionali difformi dal modello individuato al punto nove precedente e rilasciati dall’Ordine si adeguano alle attuali disposizioni. Agli Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell’Ordine che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e registrazioni in deroga oppure all’annullamento del sigillo.
Può essere consentito continuare l’uso dei sigilli già utilizzati e registrati nello “schedario del sigillo”, purché non eccessivamente difformi dal modello descritto al punto 9 e purché contenenti tutte le diciture prescritte nello stesso punto 9 che precede.
11.    A richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini l’Ordine è tenuto a rilasciare gratuitamente parere di conformità all’impronta depositata nello schedario del Sigillo di altre impronte applicate su documenti professionali di Chimici.
12.    L’utilizzo da parte di non iscritti all’Ordine dei Chimici di sigilli professionali aventi forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi di legge.

 

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1 Rif. Art. 13, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Vedi nota 1.
3 Rif. Art. 11, DPR 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/