OGGETTO: autocandidatura a membro del consiglio di disciplina
Gentile iscritta e gentile iscritto, come già comunicato uno dei cambiamenti in atto nel sistema ordinistico è quello di disgiungere le attività disciplinari da quelle gestionali e promozionali dell’Ordine. A tale scopo l’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige, viste le ridotte dimensioni ed il ridotto bilancio economico, ha deciso di intraprendere la strada prospettata dalla norma di collaborazione con ordini limitrofi nella istituzione di Consigli di disciplina interregionali. Pertanto una volta istituito il consiglio di disciplina interregionale sarà competente per tutte le questioni disciplinari di tutto il territorio degli ordini coinvolti.
Con la presente siamo a chiedere disponibilità a fare parte di questo consiglio a tutti gli iscritti, come si legge di seguito nei pochi articoli estratti dal DPR e dalle decisioni del CNC, la carica è incompatibile a quella di consigliere, nel segno di una maggior imparzialità e distacco al fine di rendere il giudizio più libero.
La sede dell’istituendo consiglio sarà probabilmente il Tribunale di Padova ma non è ancora stato definito.
L’invito che rivolgiamo a tutti gli iscritti è quello di fornire la propria disponibilità a fare parte di una “rosa di candidati” che l’attuale Consiglio direttivo presenterà, in numero da definire, al Presidente del Trinunale, che avrà l’ultima parola sulla la commissione.
La candidatura può giungere a mezzo PEC personale/professionale a ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org entro il giorno 8 agosto 2013.
Cordiali saluti
Il Presidente
dott. chim. Andreas Verde
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(12G0159)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni
disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica.
3. Ferma l’incompatibilita’ tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede e’ composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e’ chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianita’ anagrafica.
5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.
Consiglio Nazionale dei Chimici – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina
territoriali dell’Ordine dei Chimici, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della
repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
APPROVATO CON DELIBERA DEL 28 NOVEMBRE 2012
Pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 2 del 31/01/2013.
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137.
Art. 4
(Requisiti onorabilità e professionalità)
1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.
2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale.
3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
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Modulo di autocandidatura
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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