Nel aprile del 2008 è stato approvato un Decreto Legislativo che ha segnato la vita lavorativa di molti italiani il D.Lgs n° 81/2008.
Il testo unico per la sicurezza e salute sui posti di lavoro è un aggregato di norme prima sparse che punta a migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. L’obiettivo nobile (ed economicamente vantaggioso) di prevenire malattie professionali ed infortuni è perseguito investendo il Datore di Lavoro del ruolo di Garante della salute e sicurezza dei suoi lavoratori.
Altre figure si sono delineate con questo decreto ancor più che nel precedente decreto D.Lgsl 626 del ’94. In particolare il ruolo del “consulente interno” del datore di lavoro che è spalla tecnica del decisore: l’RSPP ( Responsabile del servizio Prevenzione Protezione).
Non tutti possono svolgere questo ruolo ed i criteri per poter ricoprire questo ruolo sono l’oggetto della notizia.
Infatti nel D.Lgsl. 81/2008 si stabilisce che l’RSPP può essere chi ha determinati livello di studio e che frequenta appositi corsi ben codificati ed erogati da enti accreditati per farlo.
In un comma, che pare non sia passato nelle commissioni, l’aula approvò anche l’esonero ad una parte di questi corsi alcuni professionisti appartenenti ad alcuni albi.
Pur non avendo una specifica formazione nei propri percorsi di studio, in effetti, grazie a questa esenzione il percorso per diventare RSPP per chi è iscritto a questi ordini è di fatto facilitato.
Il chimico pur avendo la sicurezza e la salute delle persone tra i primi punti del proprio codice deontologico e pur avendo le competenze per valutare l’esistente e predire situazioni future, non può accedere a questa “corsia preferenziale”.
Dopo otto anni dall’emanazione del Testo unico Sicurezza e molte pesanti revisioni quel comma è rimasto invariato andando a ledere l’effettiva e libera possibilità di un chimico di cimentarsi in questo ruolo.
Certamente più adeguato un chimico in una azienda dalla forte predominanza della chimica rispetto ad un professionista iscritto ad altri ordini può essere efficace nella prevenzione e nella mitigazione del rischio.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha finalmente preso una posizione denunciando questa iniqua ed insensata disparità di trattamento del legislatore che nulla ha a che vedere con la preparazione accademica.
Di seguito si riporta la versione integrale del testo inviato al Ministero del Lavoro da parte del CNC.
Riportiamo la palla al centro e vinca la professionalità
Fabrizio Demattè
consigliere dell’Ordine Regionale Trentino Alto Adige.
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Prot.: 503/16/cnc/fta Roma, 22 luglio 2016
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it
Alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it
OGGETTO: Osservazioni sull’Accordo ex art. 4 del D.Lgs 28 Agosto 1997 n. 281 — Repertorio Atti n. 128/CSR del 07 Luglio 2016 — “esonero formazione”
Spett.le Presidente,
con la presente, il Consiglio Nazionale dei Chimici, in qualità di ente pubblico, desidera far pervenire le proprie osservazioni in merito all’Accordo ex art. 4 del D.Lgs 28 Agosto 1997 n. 281 — Repertorio Atti n. 128/CSR del 07 Luglio 2016, con particolare riferimento a quanto riportato in ambito di “esonero della formazione” riservato esclusivamente a particolari classi di Laurea, non aventi competenza specifica su tutti gli ambiti multidisciplinari che caratterizzano l’aspetto di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro.
Tale riserva esclusiva non pare essere congrua qualora si tenga conto delle specifiche attribuzioni di tutte le categorie professionali, previste dal DPR 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.
Nel DPR 328/2001 è riportato nelle attività dei professionisti chimici, l’assunzione del compito di responsabile RSPP (art. 36, comma 2, lettera i) “… assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”
Di tale DPR 328/2001 non pare pertanto che si sia tenuto conto, pur essendo la stessa legislazione in vigore alla data odierna.
L’osservazione e la preoccupazione del Consiglio Nazionale dei Chimici nasce in primis dalla necessità di garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, anche in ottica del futuro disegno di legge per la modifica del testo unico della sicurezza sul lavoro.
La materia della salute e sicurezza sul lavoro richiede competenze multidisciplinari Che affrontano aspetti correlati ai macchinari, impianti, agenti chimici, biologici, fisici, aspetti organizzativi e gestionali.
A parere del Consiglio Nazionale def Chimici, le competenze primarie, acquisite con la frequenza dei Corsi di Laurea Universitari non devono e non possono sostituirsi alle competenze conseguibili con la frequenza di corsi di formazione “superiore” professionalizzanti delle figure dei responsabili e degli addetti del servizi di prevenzione e protezione.
Pertanto, alla luce di quanto, nessuna categoria professionale deve essere esonerata.
Qualora invece lo spirito dell’accordo fosse quello di inserire tutte le categorie professionali che nell’ambito del DPR 328/01 sia previsto che svolgano il ruolo del responsabile delta sicurezza (RSPP),
si ritiene che lo stesso accordo debba riportare tutte le categorie professionali, onde evitare eventuali conflitti di interessi e limitazioni alle opportunità lavorative delle categorie stesse.
Con l’ occasione si ricorda che gli Ordini ed i Collegi professionali, nelle vesti di soggetti formatori con specifica competenza, possono fornire le nozioni teoriche e le esperienze in campo dei propri
docenti quale valore aggiunto.
Sicuri di Una Vostra attenzione al fine di garantire la migliore tutela delta sicurezza e salute dei lavoratori, e nel rispettare le competenze specifiche di ciascuna categoria professionale.
Si porgono distinti saluti
la presidente Nausicaa Orlandi
20160722_503_Presidenza Consiglio Ministri_Conferenza Stato Regioni_RSPP
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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