Si attendeva una definizione dei confini dell’obbligo di assicurazione istituito nel agosto 2012 e cogente dall’agosto 2013.

Il nuovo documento dell CNC ( consiglio nazionale dei chimici) ha definito meglio quelli che sono i confini tra tre forme di esercizio della professione:

  1. il libero professionista che risponde per se;
  2. quelli che sono i chimici dipendenti con delle responsabilità professionali;
  3. da quei dipendenti che hanno responsabilità, ma comuni a tutti gli altri dipendenti (ad esempio compiono analisi ma non firmano certificati).

Il primo caso si deve assicurare per i danni che può causare secondo le indicazioni del CNC sul tipo di polizza.
Il secondo è già in parte coperto dall’azienda per la quale esercita attività professionale, ma ha delle residuali responsabilità legate alla propria sfera di autonomia.

In ultimo il dipendente che non svolge attività “regolamentate”  in questo caso non è necessaria assicurazione.
Attività regolamentate sono quelle che ricadono nei “privilegi” degli iscritti all’ordine: – certificati chimici,  perizie, studi, perizie giurate ecc ecc.

  • Il caso 1 stipula assicurazione responsabilità civile.
  • Il caso due deve verificare che l’organizzazione in cui è inserito copra la responsabilità civile del suo operato ma deve anche fare una apposita polizza per tutelarsi nel caso l’azienda si voglia rifare su di lui per eventuali di cui è risultata colpevole l’azienda.
  • Il caso 3 non necessita di assicurazione.

Ecco le linee che in Consiglio Nazionale dei chimici ha tracciato per definire meglio questo obbligo all’interno della professione chimico.

Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013 

A Tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali
A tutti gli iscritti agli Albi dei Chimici
Loro Sedi
Oggetto: Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile professionale
Come è noto il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate.
Una di queste è l’obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a
terzi nell’esercizio delle proprie attività, a partire, salvo proroghe, dal 15 agosto 2013 (come indicato
all’art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137).
L’art. 3, comma 5, lett e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n.148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del
seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Nel dettaglio l’art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 detta, in relazione agli obblighi assicurativi in
capo ai professionisti:
 “1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.”
Il Professionista ha pertanto l’obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione.
Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula
dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa
ma anche comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi e il massimale,
nonché eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dei Chimici precisa quanto segue:
L’obbligo di stipulare idonea polizza professionale è collegato all’esercizio dell’attività
professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo in esame ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino
in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio
professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non
esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici,
esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di
appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’ Amministrazione o dall’ azienda. 
Le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di
Responsabilità civile Professionale dei Chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le
seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e
per tipologia di prestazione professionale.
5) la c.d. Deeming Clause, cioè la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze
suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale
sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’ Assicuratore di tenere coperto un sinistro che
derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a
condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura
assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di
tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per
gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni 
“essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei Chimici. Le 
clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale 
eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa. 
Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dei Chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti
all’Albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge di stipulare adeguata Polizza professionale ha
analizzato, sulla base dei suddetti criteri, alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore,
interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti.
I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio:
www.chimici.it alla sezione “Servizi agli iscritti”.
 Distinti saluti.
 Il Presidente
 Prof. Chim. Armando Zingales
Il 7 agosto 2013 il Consiglio nazionale dei Chimici ha emesso una nuova circolare con le precisazioni  in merito ai chimici dipendenti, che sono la maggioranza dei chimici iscritti.
Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/