Aggiornamenti minori sugli obblighi formativi 8-3-2021

8 Marzo 2021 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si riporta dalla comunicazione della Federazione Nazionale, https://www.chimicifisici.it/aggiornamenti-e-chiarimenti-in-materia-di-formazione-professionale-continua/

 

Sono state pubblicate in data 02.03.2021 nell’area comunicazioni di Age.na.s. le delibere della Commissione Formazione Nazionale Continua del 04 febbraio 2021 volte a fornire chiarimenti in termini di applicazione dell’attuale Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Di seguito si riportano i principali aspetti di interesse per i professionisti:

  • Proroga termini acquisizione crediti ECM

Il termine del 31.12.2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31.12.2021 (vedi Delibera)

  • Esenzione per chi esercita saltuariamente l’attività professionale

Ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000,00€.

Pertanto al fine di avere diritto all’esenzione è necessario che il professionista dichiari di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obblio formativo individuale conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite del!’ obbligo formativo individuale triennale. La ripresa dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente. (vedi Delibera)

  • Attribuzione di riduzioni – chiarimenti

Relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021. (vedi Delibera)

  • Spostamento dei crediti – chiarimenti

Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale (vedi Delibera)

  • Riduzione debito formativo per professionisti presenti in zone colpite da eventi sismici del 2016-2017

Vengono chiariti i termini della riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 ovvero si precisa che:

    • la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;
    • l’obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019,si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;
    • per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell’obbligo formativo;
    • i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza

(vedi Delibera)

3 Marzo 2021
Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/

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