Si riportano i punti salienti inerenti alla formazione permanente continua ECM inviate dalla Federazione Nazionale.
• possibilità di riconoscimento come autoformazione di corsi formativi non realizzati da provider ECM:
la CNFC ha stabilito che gli Ordini e le Federazioni, nel prevedere le ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni, ne diano comunicazione alla
Commissione trasmettendo il documento “ULTERIORE TIPOLOGIA DI AUTOFORMAZIONE” all’indirizzo PEC ecm@pec.agenas.it I moduli da utilizzarsi ed i criteri di riconoscimento sono disponibili al seguente link. Relativamente agli eventi correlati al triennio precedente ed in corso, si invitano pertanto gli Ordini a trasmettere ad Agenas l’elenco dei corsi riconosciuti validi dall’Ordine territoriale, che abbiano i requisiti indicati negli allegati riportati nel link, in ottica di permettere ai propri iscritti di vedere riconosciuta l’autoformazione.
(Gli ordini possono quindi anticipatamente informare anticipatamente AGENAS di quali eventi formativi intendono riconoscere come formativi nel 10% di autoformazione ammessa)
• spostamento dei crediti ai trienni precedenti:
ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti
acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.
• spostamento dei crediti ai trienni precedenti – modalità d’ufficio:
per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
• professionisti sanitari che hanno compiuto almeno 70 anni:
per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM, tenendo conto di quanto previsto della delibera della CNFC del 04.02.2021 (“…omissis…ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro…omissis…”). Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
• disposizioni al fine di evitare un doppio riconoscimento di crediti per il medesimo evento:
la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90
giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è
comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Relativamente alle scadenze correlate all’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 e 2017-2019 si ricorda che ai fini del computo e dello spostamento dei crediti il termine non prorogato dalla CNFC resta il 31.12.2021. Sono attualmente in corso delle proposte emendative per una possibile proroga normativa, presentate dalle Federazioni, che si auspicano vengano accolte
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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