UPDATE: nella seduta di dicembre 2018 il consiglio ha deliberato di azzerare la tassa di iscrizione.
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Con oggi sono disponibili i moduli per l’iscrizione di Chimici e Fisici che rientrano nei nuovi obblighi di iscrizione all’Ordine per l’esercizio della loro rispettiva professione.
Si ricorda che il periodo transitorio è in vigore fino al 5/6/2019, dopo tale data sarà necessario per tutti esibire l’evidenza dell’abilitazione ottenuta con l’esame di Stato per l’abilitazione alle rispettive professioni.
Secondo quanto prescritto la “commissione d’albo” ed il Consiglio dell’Ordine delibererà in merito alle domande di iscrizione entro i 90 giorni.
I moduli vanno scaricati, stampati compilati ( è possibile anche compilare i moduli con appositi software gratuiti disponibili), con l’apposizione della marca da bollo consegnati o spediti in forma cartacea alla segreteria dell’Ordine (indirizzo nei contatti del sito).
La revisione attuale dei moduli annulla e sostituisce ogni revisione precedente.
Per Chimici e Fisici già in possesso di abitazione MODULO 1 Ordine dei Chimici e Fisici Regionale TAA rev 27-10-2018
Per Chimici in regime transitorio MODULO 2 Ordine dei Chimici e Fisici Regionale TAA rev 27-10-2018
Per Fisici in regime transitorio MODULO 3 Ordine dei Chimici e Fisici Regionale TAA rev 27-10-2018
MODULO PER la cancellazione Fac-simile modulo cancellazione
Si riportano i dettami normativi che delimitano il “regime transitorio”
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2018
Ordinamento della professione di chimico e fisico. (18A03879) (GU n.128 del 5-6-2018)
Articolo 6
- In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Chimica e alla sezione B – settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino:
a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230.
5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino:
a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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